Frequenting pregiudicati legittima il diniego di licenza per raccolta scommesse (TAR Calabria n. 1222 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio delle licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza il sindacato del giudice amministrativo si arresta davanti alla verifica che le valutazioni discrezionali dell’amministrazione non siano ictu oculi illogiche, irragionevoli o viziate da travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Il diniego della licenza per raccolta di scommesse ex art. 88 TULPS, che pure richiama il requisito della buona condotta ex art. 11 TULPS, può fondarsi su plurimi episodi di frequentazione abituale del legale rappresentante con soggetti gravati da precedenti penali. Tali episodi, valutati in visione complessiva e non atomistica, sono ragione sufficiente a scongiurare il pericolo di un uso improprio della licenza e a fondare un giudizio di non affidabilità della compagine societaria. Non è necessario che il titolare abbia commesso reati, né che i soggetti frequentati fossero già pregiudicati al momento di ogni singolo controllo.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Questore di Vibo Valentia il rilascio della licenza di P.S. per l’esercizio di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. L’attività era già stata esercitata in forza di licenza rilasciata ad altro soggetto e il legale rappresentante della istante aveva in precedenza svolto, su provvedimento della medesima Questura, funzioni di preposto.

L’amministrazione respingeva l’istanza rilevando l’esistenza di frequentazioni abituali del legale rappresentante con soggetti ritenuti controindicati perché penalmente censiti, anche per gravi reati. La società impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’illegittimo esercizio della discrezionalità, la contraddittorietà con gli atti istruttori presupposti e la tardività del provvedimento. In sede cautelare il Tribunale respingeva l’istanza per difetto di fumus boni iuris e il Consiglio di Stato confermava, salvi gli approfondimenti di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo osservando che il provvedimento dà conto, sia pure sinteticamente, delle osservazioni presentate dalla istante e ne tiene conto, spiegando le ragioni del differente rilievo tra la nomina a preposto e la diretta intestazione e titolarità della licenza di polizia. Non sussiste alcun obbligo di audizione dell’interessato, essendo la partecipazione procedimentale sufficientemente garantita dalla corretta applicazione dell’art. 10-bis.

Quanto al secondo e terzo motivo, il TAR richiama la regola per cui il diniego deve essere verificato solo sul piano della manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza dei presupposti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5678 dell’8 novembre 2012; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 76 del 17 gennaio 2023). L’obbligo motivazionale può essere ricostruito alla luce delle informazioni di polizia richiamate (cfr. TAR Calabria, Sez. I, n. 130 del 22 gennaio 2021) e non richiede un’analitica confutazione degli apporti endoprocedimentali (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 10 del 4 gennaio 2022).

Il provvedimento si fonda su numerosissimi controlli nei quali il legale rappresentante è stato trovato in compagnia di soggetti controindicati, gravati da precedenti anche molto gravi e in alcuni casi relativi proprio al settore del giuoco e delle scommesse. La difesa della ricorrente, che non disconosce i controlli ma ne ridimensiona il rilievo, è priva di pregio: il diniego non si fonda sulla commissione di reati da parte del titolare, bensì sulle frequentazioni con pregiudicati, evenienza non smentita e di per sé sufficiente a scongiurare il pericolo di un uso improprio della licenza.

Irrilevante è che una minima parte dei controlli sia intervenuta prima che il soggetto frequentato commettesse il reato: in visione complessiva quei controlli restano indice dell’esistenza di un legame con soggetti controindicati. Il giudizio di non affidabilità della compagine societaria risulta così scevro da manifesta illogicità. Quanto alla asserita contraddittorietà con la precedente autorizzazione rilasciata al medesimo soggetto quale preposto, il TAR ritiene corretto il diverso peso attribuito alla diretta titolarità della licenza, che impone una più incisiva verifica dei requisiti soggettivi.

Infine, il ritardo nel provvedere non comporta l’annullabilità dell’atto: può consentire la tutela avverso il silenzio o determinare la inefficacia ex art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, sanzione non applicabile al caso, afferendo il provvedimento alla pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 20, comma 4, in combinato disposto con la citata disposizione. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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