Revoca del porto d’armi illegittima se ignora l’archiviazione penale (C.G.A.R.S. n. 177 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il questore revoca la licenza di porto d’armi è affetto da difetto di istruttoria quando omette di dare atto e di valutare le conclusioni cui perviene il pubblico ministero, in epoca antecedente, in punto di fatto. Il giudizio prognostico negativo sul requisito della buona condotta, pur più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, deve essere ancorato a elementi di fatto specificamente e correttamente indicati nel provvedimento, per consentirne il pieno scrutinio giurisdizionale. Non è conforme al principio di ragionevolezza ritenere provati fatti che il giudice penale, con provvedimento definitivo, ha ritenuto insussistenti. Un giudizio meramente etico sulla riprovevolezza dei comportamenti non è idoneo, da solo, a far venire meno il requisito della buona condotta di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
Il Fatto
Il questore di Catania revocava al ricorrente la licenza di porto di fucile, in precedenza rilasciatagli. A fondamento della revoca poneva una querela sporta dalla ex compagna, dalla quale era scaturita l’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., oltre a una registrazione telefonica consegnata dalla persona offesa.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Il giudice amministrativo respingeva il ricorso, valorizzando l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nel valutare il requisito della buona condotta. Proponeva appello il soccombente, censurando la violazione degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., del principio di proporzionalità e lamentando travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello e annulla il provvedimento del questore. La revoca si fondava su una querela del febbraio 2015, dalla quale era derivata l’iscrizione per atti persecutori. Il provvedimento richiamava le dichiarazioni della persona offesa, che assumeva di aver subito minacce, molestie telefoniche e comportamenti persecutori, e valorizzava una registrazione nella quale l’indagato avrebbe prospettato l’intenzione di “andare a sparare”.
Rileva la Corte che i fatti posti a base del giudizio negativo sulla buona condotta non hanno trovato conferma nell’attività di indagine del pubblico ministero, il quale, compiute le investigazioni, ha chiesto al Gip l’archiviazione in data 19 febbraio 2015, prima dell’adozione del provvedimento impugnato. La richiesta di archiviazione offre una ricostruzione che esclude il dato fattuale posto a fondamento della revoca: al ricorrente non sono ascrivibili comportamenti qualificabili come minacce o molestie. Le dichiarazioni accusatorie risultano intrinsecamente contraddittorie, e la registrazione telefonica, ad avviso del pubblico ministero, non conferisce solidità all’ipotesi accusatoria.
Il Collegio riconosce l’autonomia dei giudizi del giudice penale e della pubblica amministrazione, anche in materia di armi, ma esige che essi poggino su dati fattuali univocamente accertati. Non è conforme al principio di ragionevolezza ritenere provati fatti che il giudice penale, con provvedimento definitivo, reputa insussistenti. Il provvedimento del questore, invece, omette di dare rilievo e di valutare quanto accertato in sede penale, ignorando anche formalmente il provvedimento della Procura adottato in epoca antecedente.
Quanto al rilievo valorizzato dalla sentenza di primo grado, secondo cui il pubblico ministero aveva qualificato il comportamento “riprovevole”, il Collegio ritiene che un giudizio meramente etico non possa legittimare, da solo, un giudizio prognostico negativo sul pericolo di abuso delle armi, né far venire meno il requisito della buona condotta. Il giudizio prognostico deve essere più stringente di quello di pericolosità sociale o di responsabilità penale, ma va ancorato a elementi di fatto specificamente indicati nel provvedimento, così da consentirne il pieno scrutinio in sede giurisdizionale. L’appello è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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