Annullato il rapporto informativo per difetto di motivazione rafforzata del secondo revisore (TAR Marche n. 648 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo revisore che intenda discostarsi dal giudizio del primo revisore, riducendo la qualifica del militare, deve esplicitare le ragioni del proprio dissenso con motivazione rafforzata, indicando gli elementi caratteristici non adeguatamente positivi sfuggiti al revisore precedente. Il principio di autonomia dei documenti caratteristici non opera in modo pieno quando la redazione della scheda valutativa e quella del rapporto informativo si intersecano temporalmente e i giudizi si condizionano reciprocamente. In tal caso il difetto di motivazione del giudizio del secondo revisore inficia anche il rapporto informativo redatto sul medesimo periodo. Non sussiste obbligo di astensione del compilatore per la sola presentazione di una segnalazione di notizia di reato nei suoi confronti, trattandosi di evenienza frequente nelle attività istituzionali del Corpo.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca brigadiere della Guardia di Finanza, impugna il rapporto informativo redatto a suo carico per un determinato periodo di servizio. Il primo revisore aveva attribuito la qualifica di “eccellente”; il secondo revisore, non concordando, aveva confermato la qualifica di “superiore alla media”.
In precedenza il militare aveva impugnato con ricorso gerarchico la scheda valutativa relativa a un periodo precedente. Il Comandante Regionale aveva accolto il ricorso, evidenziando che il superiore che revisiona deve motivare il proprio dissenso, soprattutto quando esso si traduce in una diminuzione di qualifica. La scheda era stata poi redatta nuovamente e nuovamente impugnata davanti al Tribunale. Nel frattempo, per un periodo di servizio inferiore a 150 giorni, era stato redatto il rapporto informativo oggetto del presente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce un unico articolato motivo: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, motivazione apparente e contraddittoria, difetto di istruttoria, violazione dell’obbligo di astensione del compilatore e dell’art. 97 Cost.
Il Collegio respinge la censura sull’astensione. Non ricorre alcuna fattispecie di astensione obbligatoria, non essendo pendente alcuna lite tra ricorrente e compilatore, né risponde al vero che il ricorrente avesse denunciato il comandante. Non sussistono neppure ragioni di opportunità, poiché le segnalazioni a carico dei militari sono frequenti nel contesto delle attività istituzionali del Corpo, stante il rapporto solitamente conflittuale con i contribuenti sottoposti a verifiche fiscali.
Sono invece fondate le censure relative al giudizio del secondo revisore. L’Avvocatura aveva richiamato il principio di autonomia dei documenti caratteristici, ciascuno riferito a uno specifico periodo di servizio. Il Collegio precisa tuttavia che il ricorrente non ha posto a confronto scheda e rapporto, ma ha solo rafforzato il vizio motivazionale richiamando un dato risultante per tabulas.
Il Tribunale osserva che il principio di autonomia non opera pienamente nel caso concreto. La redazione della seconda scheda valutativa e quella del rapporto informativo si sono intersecate dal punto di vista temporale, essendo la scheda compilata dal secondo revisore nello stesso torno di tempo. È dunque innegabile il reciproco condizionamento, anche involontario, tra i due giudizi. Poiché nella sentenza resa in pari data sul ricorso connesso il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente motivato il giudizio del secondo revisore nella scheda, analoga conclusione vale per il rapporto informativo.
Le amministrazioni intimate non hanno dato conto neppure in questo giudizio della c.d. giustificazione della motivazione, richiamata dalle sentenze di questo Tribunale nn. 328/2019 e 167/2023. Restano pertanto incomprensibili le ragioni per cui il secondo revisore ha abbassato il giudizio rispetto all'”eccellente” espresso dal primo revisore. Il ricorso è accolto, con annullamento in parte qua del rapporto informativo e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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