Frazionamento di impianto fotovoltaico e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 7764 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Quarto Conto Energia, l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 qualifica come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli, i più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile e localizzati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Tale previsione positivizza il divieto di artificioso frazionamento, declinazione del generale divieto di abuso del diritto, e opera in sé, a prescindere dall’elemento soggettivo e dalla palese evidenza del frazionamento. Il GSE esercita al riguardo un potere vincolato di decadenza per il venire meno dei presupposti dell’incentivazione, non soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per i provvedimenti anteriori alla novella del 2020. Il conseguente provvedimento di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti è legittimo in via derivata.
Il Fatto
Una società otteneva l’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 14.875,44 kWp su coperture e terreni di un complesso industriale. Presentata domanda di iscrizione al Registro dei grandi impianti ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, l’impianto non rientrava in posizione utile in graduatoria. La società riduceva quindi la potenza dei preventivi di connessione e presentava distinte domande di incentivazione per quattordici impianti di potenza inferiore a 1 MW, tra cui quello oggetto di causa, ammesso con comunicazione del 13 novembre 2012.
A seguito di sopralluogo e di un articolato contraddittorio procedimentale, il GSE accertava che gli impianti derivavano dal frazionamento dell’originario grande impianto e, con provvedimento del 21 marzo 2017, ne disponeva la decadenza dagli incentivi, chiedendone la restituzione con nota del 23 agosto 2018. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo del Quarto Conto Energia, distinguendo piccoli impianti e grandi impianti e rilevando che solo per questi ultimi l’accesso alle tariffe era subordinato all’iscrizione in posizione utile nel Registro. L’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 persegue l’evidente finalità di impedire che i grandi impianti usufruiscano del regime dei piccoli, privo di limiti di costo.
La Corte accerta la corrispondenza della fattispecie concreta alla previsione: medesimo soggetto responsabile, particelle catastali contigue — circostanza non contestata — e cabina di consegna unica per taluni impianti. Tale riscontro è da solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento, rendendo superfluo il richiamo al principio generale del divieto di frazionamento. La Sezione osserva comunque che l’art. 12, comma 5 non ha natura costitutiva del divieto, ma si limita a positivizzare un principio immanente nell’ordinamento, riconducibile al divieto di abuso del diritto, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato sez. II n. 2747 del 2022, n. 11545 del 2022, n. 640 del 2023, n. 222 del 2025).
Le Regole applicative del GSE non restringono l’ambito della norma ministeriale: il riferimento al subalterno va interpretato in senso conforme al Decreto, così da ricomprendere le unità immobiliari su subalterni diversi. Irrilevante è la palese evidenza del frazionamento, poiché la disposizione contrasta il fenomeno in sé; irrilevante è la sentenza penale di assoluzione, vertendo su elementi della fattispecie di truffa estranei alla spettanza degli incentivi.
Quanto all’autotutela, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il potere del GSE è vincolato e doveroso, non soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 anteriormente alla novella del 2020; la prima ammissione era avvenuta su controllo meramente formale, senza valutazione dell’unicità dell’impianto. Il terzo motivo è dichiarato privo di interesse, trattandosi di atto plurimotivato, e comunque infondato, poiché l’allegato 2 al D.M. esclude le tettoie dalla nozione di edificio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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