Silenzio-inadempimento e sopravvenuto annullamento dell’autorizzazione: appello improcedibile (Cons. Stato n. 7116 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza che dichiari inammissibile la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in pendenza del giudizio, il bene della vita perseguito sia stato conseguito per effetto di altra sentenza che annulli l’autorizzazione di cui era stata richiesta la revoca. Venuta meno per annullamento giurisdizionale la posizione autorizzatoria contestata, non residua alcun interesse alla decisione sulle connesse domande di accertamento e di annullamento. La sopravvenuta eliminazione dell’atto dal mondo giuridico, per via giudiziale o amministrativa, rende priva di utilità la coltivazione del giudizio sul silenzio.

Il Fatto

Una società titolare di un’emittente radiofonica chiedeva al Ministero delle imprese e del made in Italy la revoca dell’assegnazione di una frequenza radiofonica a un’altra società, lamentando il mancato o saltuario uso della stessa. A fronte delle ripetute sollecitazioni, l’Ispettorato territoriale competente replicava con una nota ritenuta di contenuto meramente interlocutorio.

La società proponeva ricorso al TAR Lazio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e l’annullamento della nota. Il TAR, con sentenza n. 23756 del 30 dicembre 2024, dichiarava inammissibile il ricorso, qualificando la nota come provvedimento espresso di reiezione dell’istanza di revoca. Contro tale decisione veniva proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il giudizio si è celebrato nella pendenza di un distinto giudizio, con il quale la stessa società aveva impugnato l’autorizzazione rilasciata alla concorrente. Quel giudizio, definito in primo grado con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, è stato deciso in appello con sentenza della Sezione n. 7026/2025, pubblicata il 12 agosto 2025, che ha annullato l’autorizzazione contestata.

La Corte affronta anzitutto la questione dei riti, osservando che il ricorso contiene più domande che richiederebbero scrutini in riti diversi. Ritiene tuttavia non necessario il mutamento del rito, individuando nella contestazione del mancato esercizio del potere di revoca la domanda centrale dell’appello.

Il punto decisivo è la sopravvenienza. L’esito del giudizio concluso con la sentenza n. 7026/2025 rende superfluo l’interesse alla decisione dell’appello, anche con riferimento alle ulteriori domande di accertamento e di annullamento. Il Collegio sottolinea che il bene della vita perseguito era la eliminazione dal mondo giuridico dell’autorizzazione, vuoi tramite annullamento giudiziale vuoi tramite provvedimento amministrativo di ritiro, e che tale risultato è stato raggiunto.

Ne consegue che non residuano motivi per coltivare ulteriormente il giudizio in materia di silenzio-inadempimento. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello, ai sensi dell’art. 92 c.p.a., come richiamato dall’art. 26 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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