Offerta tecnica in doppia versione e violazione del principio di unicità dell’offerta (Cons. Stato n. 4999 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione, nell’ambito della medesima procedura, di due versioni sostanzialmente differenti dell’offerta tecnica integra la violazione del principio di unicità dell’offerta di cui all’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, anche quando la seconda versione non sia mai stata aperta né esaminata dalla commissione giudicatrice. L’alterazione della par condicio si consuma infatti già nella fase di presentazione delle offerte, nella quale tutti gli operatori soggiacciono alle medesime regole. Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze del proprio operato, non assumendo rilievo la natura colposa dell’errore. Il principio del risultato non consente di sacrificare la par condicio competitorum e l’immodificabilità dell’offerta. La stazione appaltante non può attribuire al concorrente un vantaggio indebito disapplicando l’auto-vincolo della lex specialis.

Il Fatto

Una azienda ospedaliera indice una gara aperta per l’affidamento del servizio di trasporto degenti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, la commessa è aggiudicata a una società prima classificata; il raggruppamento secondo graduato impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio.

Il giudice di primo grado, con ordinanza cautelare, rileva il deposito in giudizio di due versioni differenti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Con la sentenza di merito accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti, ravvisando la violazione del divieto di offerte plurime e dell’art. 17 del disciplinare in materia di offerta economica, ed esclude l’aggiudicataria dalla procedura. Propone appello la società esclusa; il raggruppamento resistente propone appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo. La nuova aggiudicazione disposta dall’amministrazione in favore del raggruppamento resistente è atto di stretta esecuzione della sentenza di primo grado, privo di autonome scelte discrezionali: l’eventuale accoglimento dell’appello travolgerebbe i nuovi atti con effetto retroattivo, ex art. 336 c.p.c. Il richiamo è al consolidato orientamento di Cons. St., sez. III, n. 3679 del 2012 e n. 3550 del 2012.

Nel merito, la Corte ricostruisce il principio di unicità dell’offerta codificato dall’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023: esso presidia il buon andamento, l’economicità, la certezza dell’azione amministrativa e la par condicio, evitando che la stazione appaltante valuti proposte incompatibili e che un operatore fruisca di maggiori chance di aggiudicazione. Il principio assurge a baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta (Cons. St., sez. III, n. 8146 del 2020; n. 5336 del 2021; n. 2413 del 2022).

Nel caso concreto non si tratta di mera copia oscurata della medesima offerta, ma di una versione differente sotto profili sostanziali: numero dei mezzi, identificazione dei veicoli, articolazione del servizio e servizio migliorativo. L’espediente ha alterato la par condicio competitorum, attribuendo alla concorrente maggiori possibilità di aggiudicazione. Irrilevante è la mancata apertura della versione oscurata, perché l’attentato alla parità si verifica già nella fase di presentazione. La Corte esclude che la natura colposa dell’errore possa assumere rilievo, in ossequio al principio di autoresponsabilità, e ribadisce che il principio del risultato non può comportare il sacrificio della par condicio (Cons. St., sez. III, n. 9663 del 2025).

Quanto all’offerta economica, la richiesta di rettifica dell’amministrazione viola l’auto-vincolo dell’art. 17 del disciplinare e i principi di trasparenza e buona fede, attribuendo un vantaggio indebito al concorrente. Infine, la Corte rigetta il motivo sull’esclusione del raggruppamento resistente: l’indicazione di due ulteriori mezzi privi delle certificazioni costituisce obbligazione negoziale proiettata nell’esecuzione del contratto, non dichiarazione di scienza suscettibile di falsità (Cons. St., sez. IV, n. 8532 del 2020). L’appello principale è respinto e l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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