Rappresentante indagato: preclusa la nomina del difensore dell’ente (Cass. pen. Sez. III n. 10930 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può nominare il difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001. È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato da tale soggetto. La condizione di incompatibilità è inderogabilmente preclusiva, perché la disciplina mira a evitare che l’impugnazione divenga strumento per risolvere a proprio favore il conflitto di interessi con l’ente. Le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti destinatari del d.lgs. n. 231 del 2001, essendo soggetti giuridici autonomi, distinti dalla persona fisica dell’unico socio.

Il Fatto

Il Tribunale dichiara inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di una società avverso il sequestro preventivo disposto, in relazione al reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti del legale rappresentante e da eseguirsi in via diretta anche verso la società. Il Tribunale rileva che il rappresentante, indagato per il reato presupposto, ha nominato il difensore di fiducia conferendo procura speciale, e non ritiene credibile la prospettazione di una sua inconsapevolezza dell’indagine.

La società impugna per cassazione con difensori nominati da un rappresentante diverso. Il primo motivo censura l’erronea applicazione degli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 231 del 2001 e degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., sostenendo che il ristretto termine per impugnare dovrebbe consentire l’iniziativa del rappresentante estraneo all’indagine, e che nelle società unipersonali non potrebbe configurarsi alcun conflitto di interessi. Il secondo motivo contesta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rilevanza delle iniziative personali del rappresentante.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal divieto di rappresentanza dell’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001 e richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 33041 del 2015: il rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può nominare il difensore dell’ente. Ne deriva che la richiesta di riesame avanzata dal difensore così nominato è inammissibile per difetto di legittimazione, rilevabile d’ufficio ex art. 591 cod. proc. pen.

Il principio invocato dalla difesa — ammissibilità della richiesta in assenza di un previo atto formale di costituzione e di informazione di garanzia all’ente ex art. 57 del d.lgs. n. 231 del 2001 — non è applicabile. Manca nel ricorso una compiuta prospettazione della omessa comunicazione, sicché il richiamo resta meramente ipotetico. In ogni caso, dalla motivazione delle Sezioni Unite emerge che la condizione di indagato o imputato del rappresentante è inderogabilmente preclusiva, in coerenza con la ratio antielusiva della disciplina.

Quanto alle società unipersonali, i rilievi sono non specifici per difetto di allegazione fattuale. Nel merito, le stesse rientrano tra gli enti assoggettati al d.lgs. n. 231 del 2001, essendo soggetti giuridici autonomi e distinti dalla persona fisica dell’unico socio, come affermato dalla Sez. VI n. 45100 del 2021 e dalla Sez. VI n. 49056 del 2017. Il trattamento differenziato invocato non trova giustificazione giuridica.

Anche il secondo motivo è inammissibile per non specificità, poiché non considera che il rappresentante conosceva pienamente sia la propria posizione sia quella dell’ente prima della nomina del difensore e della proposizione dell’istanza, essendo stato destinatario del provvedimento di sequestro.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. In applicazione della Corte cost. n. 186 del 2000 e dell’art. 616 cod. proc. pen., la declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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