Art. 77.
Rappresentanza del procuratore e dell'institore
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO III — DELLE PARTI E DEI DIFENSORI › CAPO I — Delle parti