Rappresentatività venatoria e statuto ATC: legittimo il correttivo dello statuto tipo (TAR Abruzzo n. 292 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di rappresentatività a livello provinciale delle associazioni venatorie, posto dall’art. 32, comma 3, legge reg. Abruzzo n. 10/2004, non impedisce che lo statuto del singolo ATC, adottato sulla base dello statuto tipo regionale, assegni inizialmente un rappresentante a ciascuna associazione ammessa e ripartisca i restanti seggi in proporzione alla rappresentatività. Lo statuto tipo approvato con il Regolamento del Consiglio regionale n. 7/95 resta vigente anche dopo l’abrogazione della precedente legge regionale, poiché l’art. 60, comma 1, legge reg. n. 10/2004 ne fa cessare l’applicazione solo dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Non sussiste pertanto contrasto tra legge regionale e statuto dell’ATC, ma un reciproco completamento delle fonti. È infondata la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione sulle osservazioni della ricorrente, quando queste siano successive all’adozione dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo comunicava alle associazioni venatorie l’esito dell’istruttoria sulla rappresentatività per il rinnovo dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia. Per l’ATC Vastese l’assegnazione era di due membri alla ricorrente, uno a Enalcaccia, due a Libera Caccia e uno ad Arci Caccia. Con determinazione 4602/23 del 28 marzo 2023 e successiva nota del 29 marzo 2023 la Regione dava attuazione all’art. 3 dello statuto dell’ATC Vastese, che assegna inizialmente un rappresentante a ciascuna associazione avente diritto e incrementa poi il numero in proporzione alla rappresentatività.
La ricorrente contestava l’esito, sostenendo che la previsione statutaria comprime il principio di rappresentatività, e dopo il silenzio dell’Amministrazione impugnava gli atti davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’annullamento anche della clausola statutaria. Si costituivano la Regione e l’associazione controinteressata, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il punto di partenza è la ricostruzione del quadro normativo regionale: l’art. 30, comma 1, legge reg. n. 10/2004 mantiene in capo alla Regione il potere di adottare uno statuto tipo per gli ATC, che le assemblee dei cacciatori recepiscono. La ricorrente riteneva che il Regolamento n. 7/95, adottato in vigenza della precedente legge regionale, fosse abrogato o inapplicabile. La tesi non regge: l’art. 60, comma 1, legge reg. n. 10/2004 dispone che le disposizioni regolamentari previgenti cessano di applicarsi solo dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti regionali. In loro assenza, il regolamento resta vigente.
Il Collegio aggiunge una considerazione di sistema: la decadenza immediata di tutta la normativa secondaria, al momento dell’entrata in vigore della nuova fonte primaria, paralizzerebbe l’applicazione della legge per un lungo periodo. Lo statuto dell’ATC Vastese conserva quindi una base giuridica attuale ed efficace.
Su questa premessa si scioglie il nodo centrale. Tra l’art. 32, comma 3, legge reg. n. 10/2004 e lo statuto dell’ATC non vi è contrapposizione ma reciproco completamento: la regola generale della rappresentatività viene integrata dalla previsione dello statuto tipo, che lascia liberi i singoli ATC di assegnare un rappresentante a ciascuna associazione ammessa e di distribuire i restanti seggi in proporzione. Il Collegio riconosce che l’art. 32 non attribuisce di per sé un seggio alle associazioni sopra la soglia del quindicesimo, ma chiarisce che la norma va applicata dentro l’intero sistema regionale, comprensivo del Regolamento n. 7/95.
Quanto alla dedotta invasione dell’autonomia statutaria ex art. 30, comma 2, legge reg. n. 10/2004, la censura è infondata perché la disposizione contestata non è stata introdotta autonomamente dall’ATC, ma deriva dalla possibilità riconosciuta dalla Regione con lo statuto tipo. La clausola finale, che ipotizza ulteriori modifiche non documentate dello statuto tipo, è generica e non provata.
Infine, la censura sul difetto di motivazione cade per un dato cronologico: le osservazioni della ricorrente sono successive all’adozione dell’atto impugnato e non potevano essere esaminate in un provvedimento già assunto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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