Ricorso in cassazione improcedibile per omesso deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 5966 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione contenuta nell’atto di impugnazione di avere notificato la sentenza impugnata impegna la parte ricorrente, quale manifestazione di autoresponsabilità, a depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica o, in caso di notifica a mezzo PEC, dei messaggi di spedizione e ricezione. L’omesso deposito di tale documentazione, non superabile con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., determina la improcedibilità del ricorso, vizio rilevabile d’ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della parte controricorrente. Tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, vertendo su un adempimento preliminare finalizzato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito.
Il Fatto
La società, che aveva intrattenuto rapporti contrattuali con la controricorrente, proponeva domanda di condanna alla restituzione e allo svincolo di una cauzione, al pagamento di una fattura e di differenze tariffarie. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, reputando non provato l’abuso di dipendenza economica.
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, e resisteva la controparte con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva asserito in ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma dagli atti depositati risultava solo la copia autentica della decisione, priva della relata di notificazione e dei messaggi PEC.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte, che è gravata dall’onere di depositare la documentazione comprovante tale fatto processuale. Tale adempimento non può essere superato mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
La Corte ha precisato che il deposito della mera copia autentica della sentenza priva della relata di notifica determina il difetto di procedibilità, vizio rilevabile d’ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare volto a verificare il passaggio in giudicato della decisione.
La Corte ha infine escluso che potesse trovare applicazione il principio per cui il ricorso è procedibile se la notificazione risulta perfezionata entro il termine lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché nella specie la notifica era avvenuta oltre tale termine, essendo la sentenza stata pubblicata il 23 ottobre 2023 e il ricorso notificato il 9 gennaio 2024. Ad abundantiam, la Corte ha rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., per la completa omissione dell’esposizione dei fatti di causa.
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Nota della Redazione
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