La ratifica della querela deve intervenire entro il termine di proposizione (Cass. pen. Sez. 5 n. 6283 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela presentata da soggetto non legittimato può essere sanata da una successiva ratifica del soggetto legittimato, che ha effetto ex tunc, ma solo se interviene entro il termine previsto per la proposizione della querela. La costituzione di parte civile e la testimonianza della persona offesa, successive alla scadenza del termine, non integrano una tacita ratifica né sanano il vizio di procura al difensore. Una diversa soluzione vanificherebbe il termine legale e integrerebbe un’indebita remissione in termini.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina aveva riformato la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato l’imputata per il reato querelabile, dichiarando il fatto improcedibile per difetto di querela. La querela era stata proposta a mezzo del difensore, munito di mandato generico privo di autenticazione della sottoscrizione e senza riferimento all’atto querelatorio. La persona offesa si era successivamente costituita parte civile e aveva reso testimonianza confermando le circostanze esposte nell’atto.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, deducendo che la costituzione di parte civile e la testimonianza avrebbero integrato una tacita ratifica della querela, sanando i vizi relativi alla procura e alla presentazione dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato il principio di legittimità secondo cui la querela presentata da soggetto non legittimato è valida solo se segua una tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato, che recepisce integralmente, con effetto ex tunc, la volontà espressa nell’atto originario (Sez. 2, n. 35023 del 2020).
La sanatoria deve intervenire entro il termine previsto per la proposizione della querela. Le condotte successive della parte offesa, come la costituzione di parte civile o la testimonianza, realizzate oltre tale termine, non possono avere effetto sanante. Secondo la Corte, il termine di proposizione della querela risponde a una scelta di politica legislativa volta a garantire la deflazione del carico giudiziario e a ritenere pacificata la situazione in assenza di una tempestiva e volontaria scelta della persona offesa di perseguire il fatto.
Consentire una sanatoria in qualsiasi momento successivo attraverso comportamenti concludenti vanificherebbe il termine legale e costituirebbe un’indebita remissione in termini. La Corte ha pertanto escluso che la costituzione di parte civile possa qualificare come speciale una procura generica o sanare i vizi della querela.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.