Prescrizione e sospensione: disciplina applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 31394 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 159 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena resta giustificato, ai sensi dell’art. 164 cod. pen., dalla presenza di precedenti penali per delitto sanzionati con pena detentiva. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna, deducendo tre motivi. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Con il secondo deduce l’assenza grafica di motivazione in punto di sospensione condizionale della pena. Con il terzo censura il vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Le riforme successive non hanno abrogato quella disciplina con effetti retroattivi. La legge n. 3 del 2019 e, poi, la legge n. 134 del 2021 non incidono sui fatti commessi nel periodo indicato; per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
I giudici di appello hanno individuato il tempus commissi delicti delle condotte contestate nel 18 giugno 2018. Su questa premessa hanno correttamente ritenuto applicabile la causa di sospensione del termine di prescrizione pari a un anno e sei mesi, che si perfezionerà soltanto il 18 dicembre 2025.
Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale non si è pronunciata sul profilo della sospensione condizionale dedotto in appello, ma la doglianza è ab origine manifestamente infondata ai sensi dell’art. 164 cod. pen., alla luce del certificato penale in atti. Da esso risultano due precedenti penali per delitto sanzionati con pena detentiva, rispettivamente pari a quattro anni di reclusione, di cui sei mesi condonati, e a un anno e sei mesi di reclusione.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. A fronte della generica richiesta prospettata nei motivi di gravame, i giudici di appello hanno assolto adeguatamente all’onere motivazionale, in linea con l’indirizzo consolidato della Corte. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, come affermato da Sez. III n. 24128 del 2021, Sez. I n. 39566 del 2017 e Sez. III n. 44071 del 2014.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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