Diniego delle attenuanti generiche e misura di sicurezza dell’espulsione (Cass. pen. Sez. VII n. 36005 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, oltre che con la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dall’assenza di atteggiamento collaborativo. Il giudice può limitarsi a valorizzare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e sufficiente a escludere il beneficio. La misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata, di cui all’art. 15, comma 1, d. Igs. n. 286/1998, si fonda su una motivazione adeguata e non illogica circa la pericolosità sociale dello straniero, desunta dall’assenza di titolo di soggiorno, dimora e attività lavorativa lecita e dalla dedizione alla commissione di reati, risultando incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 maggio 2025, ha confermato la pronuncia resa il 2 febbraio 2024 dal Tribunale di Prato, con cui l’imputato era stato condannato, con aumento per la recidiva, alla pena di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 200 di multa, per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1 nn. 2 e 7, e 707 cod. pen., commessi in Prato il 19 gennaio 2022.

Avverso tale sentenza il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; con il secondo censura l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, rileva che la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la capacità a delinquere del ricorrente, gravato da nove condanne irrevocabili, una delle quali per furto tentato, e l’assenza di alcun atteggiamento collaborativo da valorizzare, essendo l’imputato stato arrestato in quasi flagranza con schiaccianti elementi a carico.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, per ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e atto a determinare il riconoscimento del beneficio, potendo risultare all’uopo sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020).

Costituisce inoltre approdo consolidato il principio per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022; Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014; Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018).

Quanto al secondo motivo, i giudici del gravame hanno adeguatamente motivato circa la pericolosità sociale dell’imputato, privo di valido titolo di soggiorno, di stabile dimora e di stabile e lecita attività lavorativa, inserito in un contesto di allarme sociale e dedito alla commissione di reati, come desunto dalle condanne definitive per tentato furto in abitazione e per illecita detenzione di stupefacenti. Si tratta di argomentazioni congrue, non illogiche e conformi ai principi, come tali incensurabili in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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