Sei scatti stipendiali al personale in congedo a domanda (TAR Sardegna n. 313 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito, spetta al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il comma 2 della disposizione estende espressamente l’attribuzione anche al personale che chiede il collocamento in quiescenza, senza che possa operare la limitazione ai soli casi del comma 1. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, riguardando la sola base pensionabile. La prescrizione quinquennale del diritto all’indennità decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di finanza, è stato congedato a domanda al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento sull’ultimo stipendio. Il ricorrente ha contestato il prospetto di liquidazione con istanza di riliquidazione, rimasta senza riscontro da parte dell’Istituto.

Ha quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al beneficio e alla conseguente corresponsione delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituita contestando ammissibilità, proponibilità e fondamento del ricorso, eccependo tra l’altro la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza volontariamente ha formato oggetto di ampio dibattito. Le acquisizioni più recenti, condivise dal Tribunale, sono assestate nel senso di riconoscere la fondatezza della pretesa.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha chiarito come la nozione di forze di polizia sia ampia e ricomprenda gli appartenenti sia all’ordinamento civile sia a quello militare. L’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare ha portata solo rafforzativa e conferma la perdurante vigenza del regime dell’art. 6-bis. Il comma 2 della disposizione estende l’attribuzione dei sei scatti al personale che chieda di essere collocato in quiescenza alle condizioni anagrafiche e di servizio indicate.

Il Tribunale affronta poi il rapporto con l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, ritenendolo estraneo alla fattispecie: la norma riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude ogni effetto decadenziale, trattandosi di onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo.

Sull’eccezione di prescrizione il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il termine quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Dai documenti versati in atti risulta che il diritto è stato esercitato entro tale termine.

Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto, con riconoscimento del beneficio e degli accessori di legge. L’Istituto è condannato alla rifusione delle spese, liquidate in favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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