Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1588 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è diretto a consentire il soddisfacimento del diritto di credito accertato dal giudicato, senza contenuto costitutivo. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi quanto a misura e decorrenza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inottemperanza è accertata e all’Ente è assegnato un termine per il pagamento. In caso di inerzia, il commissario ad acta nominato determina definitivamente l’importo dovuto e adotta gli atti necessari all’esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3466/2023, pubblicata il 19.10.2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alle ricorrenti, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, la somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico, oltre alle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.200,00 con accessori, distratte ai difensori antistatari.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 24.10.2023. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Le creditrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi eventualmente versati, degli accessori di legge maturati in seguito e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Sui conteggi del creditore il Collegio richiama il precedente T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari (variazioni di bilancio, mutui, prestiti). L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione ai difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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