Recesso ad nutum dal conto corrente e rifiuto del conto di base (ABF Collegio di Torino n. 2950 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso ad nutum dell’intermediario da un contratto di conto corrente a tempo indeterminato è legittimo e non richiede l’esplicitazione delle ragioni che lo determinano, salvo che il contratto preveda un preavviso, il cui rispetto va verificato in concreto. L’imposizione di un obbligo di motivazione è infatti incompatibile con la natura libera del recesso. Il conto di base, disciplinato dagli artt. 126-noviesdecies e ss. TUB, spetta al consumatore che ne faccia richiesta, ma il diniego dell’intermediario è ammesso in presenza di giustificati motivi ostativi di contrasto al riciclaggio, con esonero dalla comunicazione delle motivazioni ai sensi dell’art. 126-vicies, commi 1 e 2, TUB. Resta fermo l’obbligo di informare il cliente del rifiuto entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, correntista da sedici anni, ha visto recedere dall’intermediario, con comunicazioni del 22 aprile 2025 e preavviso di sessanta giorni, sei rapporti di conto corrente: due riferibili a persone fisiche e quattro intestati a società e a un’associazione riconducibili al proprio gruppo imprenditoriale. La banca ha poi negato l’apertura di un conto di base richiesto dal cliente.
Secondo la ricostruzione dell’istante, il recesso immotivato e il successivo diniego avrebbero prodotto un effetto a catena, con il rifiuto di altri istituti di aprire nuovi rapporti e la conseguente esclusione del cliente dal sistema bancario. Da qui il ricorso all’ABF, per l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario e la condanna al risarcimento dei pregiudizi subiti.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso investe più rapporti rispetto ai quali il ricorrente riveste la qualifica di consumatore e, insieme, quella di non consumatore. La decisione è quindi articolata in due parti distinte, con collegi parzialmente diversi, per assicurare una composizione adeguata alla tipologia delle parti coinvolte.
Respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa natura costitutiva delle domande, il Collegio riqualifica la richiesta come volta al mero accertamento dell’illegittimità del recesso e del diritto al conto di base, secondo un’interpretazione conservativa della domanda. Sulla richiesta risarcitoria, avanzata solo nelle repliche, il Collegio preferisce procedere nel merito secondo il principio della ragione più liquida, senza decidere l’eccezione di tardività.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 126-septies TUB e l’art. 1855 c.c. e ribadisce l’orientamento condiviso dei Collegi: il recesso da un rapporto a tempo indeterminato è legittimo anche senza motivazione, essendo la previsione di un obbligo di esplicitare le ragioni incompatibile con la natura del recesso ad nutum. Non emergono profili di illegittimità, essendo dimostrato il rispetto del preavviso di due mesi. Quanto al sedicente effetto a catena sui dinieghi di altri istituti, il Collegio non ravvisa alcun collegamento causale.
Sul conto di base, il Collegio ritiene che il diniego possa fondarsi su giustificati motivi ostativi di contrasto al riciclaggio, compatibili con l’art. 126-vicies TUB: la domanda di accertamento del diritto all’apertura non è pertanto accoglibile. Tuttavia la banca non ha rispettato l’obbligo di informativa tempestiva del rifiuto, previsto entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, avendo comunicato il diniego solo con le controdeduzioni, a circa cinquantanove giorni di distanza. Poiché il ricorrente non prova alcun pregiudizio conseguenza diretta e immediata del tardivo riscontro, non vi è spazio per il risarcimento.
Il ricorso è dunque respinto in entrambe le parti, con rigetto anche della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato
- Art. 126 TUB – Riservatezza delle informazioni
- Art. 126-novies TUB – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica
- Art. 126-septies TUB – Recesso