Nessun obbligo della banca di contrarre per apertura di conto corrente ordinario (ABF Collegio di Bari n. 1395 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In capo all’intermediario non sussiste un obbligo a contrarre per l’apertura di un rapporto di conto corrente ordinario. L’Arbitro non può sindacare l’autonomia negoziale della banca né condannarla a porre in essere una specifica condotta, ivi compresa l’esplicitazione delle motivazioni del diniego. L’eccezione è rappresentata dal solo conto di base, disciplinato dall’art. 126-noviesdecies TUB, la cui apertura può essere rifiutata unicamente nei casi previsti dall’art. 126-vicies TUB. Tale disciplina è però circoscritta ai consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione Europea, con esclusione di chi agisce per finalità professionali o imprenditoriali.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver chiesto all’intermediario l’apertura di un conto corrente, necessario per accreditare i compensi da lavoro, e di aver visto respinta la richiesta pur non avendo protesti né segnalazioni in centrale rischi. Sostiene che il diniego non possa fondarsi su ragioni discriminatorie o su scelte arbitrarie della banca e richiama la disciplina del conto corrente di base. Chiede quindi l’apertura del rapporto.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza con il reclamo, dove erano stati chiesti i motivi del diniego, e perché volto a una pronuncia con effetti costitutivi. Nel merito rileva che il conto richiesto non è un conto di base e che l’Arbitro non può incidere sull’autonomia negoziale in assenza di un obbligo a contrarre.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina dapprima, in via pregiudiziale e d’ufficio, la qualificazione del ricorrente in termini di consumatore, rilevante ai fini della regolare costituzione del collegio. Dal complesso documentale emerge che l’apertura era stata richiesta per versare i compensi derivanti dall’attività di amministratore di società. Richiamata la definizione dell’art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), recepita dalle Disposizioni ABF, il Collegio qualifica il ricorrente come non consumatore.
Le eccezioni preliminari dell’intermediario vengono dichiarate assorbite. Il Collegio ritiene la controversia liquida nel merito e applica il principio della ragione più liquida, che consente di non seguire l’ordine logico delle questioni ex art. 276 c.p.c., citando Cass. Sez. Un. n. 9936/2014.
Nel merito il Collegio ribadisce il principio consolidato secondo cui non sussiste obbligo a contrarre in capo all’intermediario per l’apertura di un conto corrente, con la conseguenza che l’Arbitro non può sindacare l’autonomia negoziale né imporre l’esplicitazione delle ragioni del diniego. Sul punto richiama le decisioni Collegio di Milano n. 1275/2022, Collegio di Milano n. 2540/2020, Collegio di Bologna n. 13753/2020 e Collegio di Roma n. 84/2018.
L’eccezione riguarda il conto di base, la cui apertura può essere rifiutata solo nei casi dell’art. 126-vicies TUB, che al secondo comma prevede anche le ipotesi di esenzione dall’obbligo di comunicare le specifiche motivazioni del rifiuto. Il Collegio osserva però che il riferimento al conto di base compare solo in sede di ricorso: non risulta prodotto alcun modulo di richiesta né la domanda era stata formulata in fase prodromica. Inoltre la disciplina del conto di pagamento di base, recepita con il d.lgs. 37/2017 in attuazione della Direttiva 2014/92/UE, è circoscritta ai soli consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione Europea. La veste dichiarata di amministratore di società esclude tale qualifica.
Il Collegio annota infine che il riscontro del 03/09/2025 richiamava l’autonomia negoziale e che in sede di controdeduzioni l’intermediario ha chiarito come la finalità dichiarata non consentisse l’apertura di un rapporto configurabile come conto di base. Per queste ragioni il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 276 c.p.c. – Deliberazione
- Art. 3 Cod. cons. – Definizioni
- Art. 126 TUB – Riservatezza delle informazioni
- Art. 126-novies TUB – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica