Spese di incasso rata maggiorate su richiesta cliente e variazione TAEG (ABF Collegio di Torino n. 2949 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La variazione delle spese di incasso rata conseguente alla modifica della modalità di pagamento richiesta dal cliente non integra una modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 118 TUB, quando la condizione economica applicata era già contemplata nelle condizioni generali. Il costo di incasso rata successivamente applicato è legittimo se contenuto entro il limite massimo previsto in contratto. Il giudizio sulla correttezza del TAEG va condotto al momento della stipula, mentre le successive variazioni delle condizioni economiche possono incidere su tale parametro nel rispetto dei limiti di legge. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di simmetria con il reclamo è infondata, perché la funzione del reclamo è solo quella di portare le doglianze del cliente a conoscenza dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente ha sottoscritto un contratto di prestito finalizzato all’acquisto di un veicolo, con pagamento delle rate tramite SDD. Poco dopo ha chiesto alla banca di modificare la modalità di pagamento in ordine di bonifico permanente. A seguito di tale variazione l’intermediario ha aumentato le spese di incasso rata, dandone comunicazione con una lettera sottoscritta per accettazione dal cliente.

Il ricorrente ha quindi adito l’ABF chiedendo lo storno delle maggiori spese e il mantenimento del costo originario, sostenendo che l’aumento avesse alterato il TAEG contrattuale e che la banca avesse operato una modifica unilaterale in violazione dell’art. 118 TUB. L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asimmetria rispetto al reclamo e, nel merito, ha chiesto il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Il reclamo, osserva, non contiene espliciti riferimenti alla variazione del TAEG, ma richiama comunque la normativa di trasparenza bancaria. Poiché la funzione del reclamo è solo quella di rendere note le doglianze del cliente all’intermediario, senza obbligo di esporre tutti gli argomenti a sostegno delle domande, l’eccezione di inammissibilità è respinta.

Nel merito, il Collegio procede per la ragione più liquida. Il vaglio sulla correttezza del TAEG va condotto al momento della stipula del contratto, mentre le successive variazioni delle condizioni economiche possono incidere su tale parametro, purché nel rispetto dei limiti di legge. La modifica della modalità di pagamento è avvenuta su richiesta del ricorrente, circostanza confermata dalla comunicazione del 24.01.2024, sottoscritta dallo stesso cliente, da cui risulta la variazione in aumento delle spese di incasso.

Il Collegio richiama poi l’art. 4 delle Condizioni generali, che prevede il pagamento tramite SDD e, in alternativa, tramite bonifico ordinario, precisando che la banca addebita per ciascun rimborso le spese di incasso pro-tempore vigenti, conformemente alla documentazione precontrattuale, fino a un massimo di Euro 5,00.

Su questa base il Collegio esclude che la banca abbia esercitato una facoltà di modifica unilaterale: la condizione economica applicata era già prevista in contratto. Poiché il costo di incasso applicato dopo la modifica richiesta dal cliente resta inferiore all’importo massimo contrattualmente stabilito, la domanda del ricorrente non è meritevole di accoglimento e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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