Pertinenza edilizia oltre il 20% del volume va accertata in concreto (C.G.A.R.S. n. 636 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento pertinenziale che eccede il 20% del volume dell’edificio principale è attratto alla categoria delle nuove costruzioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001, e soggiace al rilascio del permesso di costruire ex art. 10 del medesimo decreto. Il provvedimento che ne ordina la demolizione deve dare conto dell’accertamento dell’eccedenza volumetrica, non potendosi limitare a presupporla. In assenza di tale verifica, la sanzione demolitoria è illegittima per difetto di motivazione e l’atto va annullato, salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nel compiere l’accertamento tecnico mancante.
Il Fatto
Gli appellanti, proprietari di un fabbricato in Bagheria composto da piano terra e primo piano, impugnavano l’ordinanza con cui il Dirigente del Settore III aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate in adiacenza all’immobile preesistente. Il verbale di accertamento della Polizia Municipale descriveva la chiusura di un preesistente porticato con la realizzazione di un corpo di ridotte dimensioni, allo stato grezzo e incompleto, oltre a lavori interni sul fabbricato principale, qualificati come manutenzione straordinaria.
Il TAR Sicilia accoglieva in parte il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 quanto alle opere di ampliamento volumetrico e riconducendo a manutenzione straordinaria gli interventi interni. Gli istanti appellavano la parte di sentenza sfavorevole, sostenendo la natura pertinenziale del vano e censurando l’applicazione della disciplina urbanistica comunale. Il Comune resisteva, producendo documentazione anche fotografica.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ritiene l’appello fondato nei limiti indicati e dichiara assorbita l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellante in ordine alla produzione documentale avversaria. Il nucleo della decisione investe il primo motivo, relativo alla qualificazione del vano come pertinenza.
La Corte richiama l’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001, secondo cui gli interventi pertinenziali che eccedono il 20% del volume dell’edificio principale sono attratti alla categoria delle nuove costruzioni. Da tale qualificazione discende l’assoggettamento al permesso di costruire per effetto del successivo art. 10, con il correlato carico urbanistico che l’ordinamento intende governare.
Il punto decisivo è di ordine probatorio e motivazionale. Nel caso concreto non risulta alcun accertamento dell’eccedenza volumetrica della costruzione rispetto al volume principale. Il provvedimento impugnato, quindi, appare carente di motivazione proprio sull’elemento che fonda il potere sanzionatorio: la dimensione del locale asseritamente pertinenziale e il suo rapporto con l’edificio principale.
La Corte non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa: rileva il difetto del presupposto istruttorio e ne trae la conseguenza dell’accoglimento del motivo. Il secondo motivo, relativo alla disciplina urbanistica comunale, è dichiarato assorbito; la Corte osserva comunque, per completezza, che l’atto gravato, pur affermando l’assenza del piano regolatore, richiama la disciplina del 1993 di definizione del centro storico.
In riforma della sentenza appellata, il provvedimento viene annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, che potrà rinnovare l’esercizio del potere previo lo scrupoloso accertamento volumetrico richiesto. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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