Recesso socio pubblico da società in liquidazione fuori casi di legge (TAR Sicilia n. 3649 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio pubblico che intenda far venir meno la propria partecipazione in una società di capitali non riconducibile alle categorie dell’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 non può esercitare un diritto di recesso fondato sull’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Tale norma prevede la cessione delle azioni, la razionalizzazione, la fusione o la soppressione, anche mediante messa in liquidazione, ma non attribuisce alcun potere di scioglimento unilaterale del vincolo societario. Il recesso dalla società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio resta subordinato ai casi previsti dall’art. 2437, commi primo e secondo, cod. civ. e alle ulteriori ipotesi dello statuto. La sopravvenuta cessazione dell’attività gestionale per effetto di legge non integra la modifica dell’oggetto sociale che consente il recesso, né è invocabile la presupposizione, estranea alla disciplina del contratto di società. È illegittimo, per violazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 175/2016, 3 della legge n. 241/1990 e 2437 ss. cod. civ., il provvedimento che ometta di indicare i presupposti del recesso o un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Il Fatto
Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, socio con una partecipazione dell’8%, ha manifestato con determina presidenziale l’intento di recedere dalla società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, istituita ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006. La società era stata posta in liquidazione per effetto dell’art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che aveva sciolto le società e i consorzi d’ambito siciliani, prevedendo un periodo transitorio poi proseguito mediante ordinanze commissariali.
La società in liquidazione ha impugnato la determina e la nota di comunicazione, deducendo la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, degli artt. 2437 ss. cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre alla nullità per violazione del giudicato amministrativo. L’ente pubblico si è difeso sostenendo che la società non svolge più alcuna attività gestionale e che il recesso costituirebbe atto dovuto, in quanto fonte di soli costi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la dedotta violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. La norma prevede che le amministrazioni procedano alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ma non contempla il recesso tra gli strumenti utilizzabili. Il recesso da una società per azioni costituisce diritto potestativo del socio solo ove ricorrano i casi dell’art. 2437, commi primo e secondo, cod. civ. o le ulteriori ipotesi statutarie.
Nel caso concreto la cessazione dell’attività gestionale deriva dallo scioglimento disposto per legge e non da una deliberazione di modifica dell’oggetto sociale, sicché non ricorre la fattispecie della lettera a) del primo comma dell’art. 2437 cod. civ.. Lo statuto sociale, inoltre, non prevede cause ulteriori di recesso e, all’art. 9, ammette il trasferimento delle azioni solo tra soggetti della parte pubblica, con prelazione in favore degli altri soci: proprio la cessione era dunque lo strumento praticabile.
Il Tribunale esamina anche la prospettazione dello scioglimento unilaterale per sopravvenuta presupposizione. La figura, elaborata dalla giurisprudenza sul contratto, non è estensibile al contratto di società: per le società di capitali il recesso incide sul capitale sociale e la valutazione della prestazione del singolo socio non consente di ricavare dall’art. 1459 cod. civ. un titolo di recesso ulteriore rispetto all’art. 2437 cod. civ.. Resta quindi applicabile la sola disciplina codicistica del recesso.
L’ente avrebbe potuto invocare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20, in ragione dell’abnorme protrarsi della liquidazione, ma nulla di ciò risulta nella motivazione della determina. Il Collegio configura così una violazione del combinato disposto degli artt. 20 del d.lgs. n. 175/2016, 3 della legge n. 241/1990 e 2437 ss. cod. civ., e accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri per il vincolo di subordinazione. Il provvedimento è annullato, con condanna dell’ente pubblico alla refusione delle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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