Criteri ASN cumulativi e giudizio collegiale a maggioranza (Cons. Stato n. 3524 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016 sono tra loro cumulativi e non alternativi. Ne deriva che la valutazione negativa in relazione anche a uno solo dei criteri è sufficiente a giustificare il diniego di abilitazione scientifica nazionale, senza che sia necessario alcun bilanciamento con i criteri valutati positivamente. Il giudizio collegiale assunto a maggioranza dei componenti della Commissione non richiede una motivazione rafforzata intesa come confutazione analitica delle posizioni di minoranza: rileva esclusivamente la solidità della motivazione espressa dalla maggioranza. Il parametro della qualità della produzione scientifica di cui alla lett. c) assume centralità oggettiva nel giudizio di maturità scientifica del candidato.
Il Fatto
La candidata, ricercatrice a tempo determinato di tipo B in Diritto dell’Unione europea, proponeva domanda per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E4. La Commissione, nominata con decreto ministeriale, esprimeva a maggioranza di tre componenti su cinque un giudizio di «non abilitato».
La candidata impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e annullava il giudizio nella parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni. Il Ministero proponeva appello, contestando sia il ritenuto deficit motivazionale sia l’affermato obbligo di motivazione rafforzata in caso di decisione assunta a maggioranza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6 del d.m. n. 120/2016 subordina l’abilitazione al possesso congiunto di titoli e pubblicazioni; l’art. 4 elenca i criteri di valutazione, tra cui la qualità della produzione scientifica di cui alla lett. c), misurata su originalità, rigore metodologico e carattere innovativo.
Il giudizio collegiale di inidoneità risulta, per il Consiglio di Stato, ampiamente motivato e dettagliato. La Commissione ha concentrato l’attenzione sui profili che hanno determinato l’esito negativo, mentre i restanti criteri di cui alle lett. a), b), d), e) e f) sono stati valutati positivamente. Non può dunque imputarsi alcun deficit di motivazione per il mancato bilanciamento: la Commissione ha espressamente tenuto conto della loro positività.
Il passaggio decisivo è la qualificazione dei criteri come cumulativi: il candidato deve ottenere una valutazione positiva in relazione a tutti, con la conseguenza che l’esito negativo anche su uno solo è sufficiente a giustificare il diniego (così Cons. Stato Sez. VII n. 2947 del 14 aprile 2026). Il Collegio richiama anche il parere Cons. Stato Sez. I n. 269 del 25 febbraio 2021: in caso di giudizio a maggioranza rileva la solidità della motivazione della maggioranza, non la confutazione analitica del dissenso.
Quanto alla motivazione rafforzata pretesa dal TAR, il Consiglio di Stato la ritiene non dovuta: poiché gli indicatori a), b), d), e) ed f) sono risultati positivi, non sussisteva obbligo di motivare una valutazione congiunta. L’indicatore di cui alla lett. c), fondamento del diniego, costituisce il «cuore» del giudizio di maturità scientifica.
Le censure dell’appellata sull’erroneità della valutazione di inidoneità sono infondate. Il TAR aveva statuito sul solo difetto motivazionale, non sulla qualità in sé; la reiezione del motivo sulla qualità delle pubblicazioni è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello incidentale. L’appello è pertanto accolto, con reiezione del ricorso di primo grado e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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