Recinzione senza titolo edilizio e contraddittorietà dell’ordine di demolizione (TAR Calabria n. 465 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una recinzione non richiede un titolo edilizio quando l’intervento, per l’uso di materiali di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte, non produca un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale. L’installazione di una recinzione metallica con paletti e cancello costituisce attività libera, non soggetta nemmeno a segnalazione certificata di inizio attività. L’ordine di demolizione è illegittimo per contraddittorietà e travisamento dei fatti quando la recinzione rispetta i confini determinati in contraddittorio con un tecnico incaricato dalla stessa amministrazione. Il giudice amministrativo, pur non potendo accertare con efficacia di giudicato la proprietà e il confine, conosce incidentalmente di tali questioni ai sensi dell’art. 8 c.p.a., compresa la demanialità del terreno su cui insiste il manufatto.

Il Fatto

Il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Ricadi ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di una porzione di recinzione metallica e paletti di cemento, ritenuta lesiva del reliquato di una strada comunale per circa 68 metri quadrati. Secondo l’amministrazione, le opere sarebbero state realizzate in violazione degli artt. 10, 31 e 37 d.P.R. n. 380 del 2001.

I destinatari hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Calabria, deducendo l’insussistenza dell’obbligo di titolo edilizio, l’assenza di una strada comunale dotata di reale consistenza fisica, il rispetto dei confini accertati e il difetto di motivazione. Il Comune non si è costituito. In sede cautelare il provvedimento è stato sospeso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, richiamando un orientamento consolidato: non serve alcun titolo edilizio per la recinzione che non determini un’apprezzabile alterazione del contesto, per la scarsa incidenza dei materiali e le dimensioni contenute (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8178 del 2019). La recinzione metallica con paletti di ferro e cancello è attività libera, non soggetta nemmeno a segnalazione certificata (TAR Basilicata n. 192 del 2020). Il Comune ha dunque errato nel ravvisare una violazione edilizia, tanto più che una SCIA era stata comunque presentata.

Passando ai motivi restanti, il TAR precisa i limiti della propria cognizione: al giudice amministrativo non spetta accertare con efficacia di giudicato la proprietà dei terreni né il posizionamento del confine, ma l’art. 8 c.p.a. consente la conoscenza incidentale delle questioni necessarie alla decisione principale. La legittimità dell’ordine di demolizione resta devoluta al giudice amministrativo anche quando sia presupposto l’accertamento incidentale della demanialità del suolo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3925 del 2019).

Nel merito, il Tribunale rileva il travisamento dei fatti e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Su istanza del ricorrente, il Comune aveva affidato a un tecnico esterno le operazioni di riconfinamento con la proprietà confinante con la strada comunale. Il tecnico aveva accertato l’assenza di tracce di transito sul presunto tracciato e aveva individuato i confini con rilievi strumentali, con apposizione di picchetti.

La Polizia Locale aveva trasmesso notizia di reato, ma il procedimento penale è stato archiviato per infondatezza della notizia. Il consulente del pubblico ministero ha confermato che la recinzione si sviluppa a ridosso del confine picchettato e ha dubitato che lo status di strada comunale fosse ancora attribuibile al tracciato, privo di asfalto, segnaletica e in stato di abbandono.

La recinzione rispetta dunque i confini determinati in contraddittorio con l’incaricato dello stesso Comune: l’ordine di demolizione contrasta con l’operato dell’amministrazione e poggia su un presupposto instabile, data la dubbia esistenza attuale della strada. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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