Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 457 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia presentato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che siano decorsi i sei mesi dalla presentazione, gravando sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Il commissario ad acta nominato in caso di persistente inottemperanza provvede, senza compensi, anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto con cui la Corte d’appello, in accoglimento della domanda di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo, ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di somme in loro favore, oltre interessi e spese. Il titolo è stato notificato all’amministrazione ed è passato in giudicato.

I creditori hanno quindi inoltrato la richiesta di pagamento prevista dalla normativa speciale, senza ottenere soddisfazione. Da qui il ricorso al giudice amministrativo, rimasto incontestato per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo posto a fondamento dell’azione: il decreto della Corte d’appello ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato. Su questa base il TAR verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Il passaggio di maggiore interesse riguarda i requisiti della pretesa esecutiva. Il Tribunale, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, afferma che per le ottemperanze ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021. Resta invece centrale la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, presentata dai creditori, dalla quale erano decorsi i sei mesi.

Sul piano dell’onere probatorio il Collegio ribadisce che l’amministrazione deve dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, richiamando Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001. Nel caso concreto tale prova è mancata, con la conseguenza che l’inottemperanza risulta accertata e il ricorso va accolto.

Il TAR ordina quindi all’amministrazione di eseguire il titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Consiglio di Stato n. 1247/2016.

Di particolare rilievo la statuizione che estende i poteri del commissario al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio la fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e su ragioni di economia processuale: evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. A sostegno richiama l’art. 95 c.p.c. e l’art. 510 c.p.c., che nel processo esecutivo collocano le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 148 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *