Porto d’armi per difesa personale: obbligo di istruttoria sulle aggressioni subite (Cons. Stato n. 2772 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S., l’Autorità di pubblica sicurezza valuta se accordare l’uso delle armi per difesa personale ancorando la decisione a un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo, desunta da circostanze di fatto specifiche e attuali. Il “dimostrato bisogno dell’arma” non può ricavarsi dalla sola tipologia di attività o professione svolta, né dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare denaro contante. Il diniego è illegittimo quando omette l’approfondimento istruttorio sulle concrete condizioni di lavoro del richiedente, in presenza di aggressioni denunciate e correlate all’attività esercitata. Il precedente rilascio del titolo non fonda alcun affidamento tutelabile, poiché il rinnovo annuale impone di verificare l’attualità del pericolo. L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento con elementi non esplicitati.
Il Fatto
Il ricorrente, medico operante nel servizio di soccorso con l’Automedica 118 e amministratore di due società attive nel settore edile, chiedeva al Questore il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale. A sostegno dell’istanza allegava di aver subito aggressioni durante i servizi di soccorso sanitario e di dover frequentemente trasportare valori nell’interesse delle società amministrate.
Il Questore respingeva l’istanza. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 18304/2023, rigettava il ricorso, ritenendo le situazioni di rischio generiche ed eventuali, la movimentazione di denaro prevalentemente elettronica e le aggressioni non automaticamente idonee a fondare il titolo, spettando alle Forze di Polizia il presidio del territorio. Proponeva appello il ricorrente, contestando il mancato vaglio sulla discrezionalità tecnica, il diniego dell’affidamento e la statuizione sul ruolo delle Autorità di pubblica sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza costante sull’art. 42 T.U.L.P.S., secondo cui l’Amministrazione deve compiere una valutazione tecnica sul pericolo per l’incolumità dell’istante, ricavandolo da circostanze concrete e attuali. La Sezione richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 6565 del 2024 e, sul rinnovo, Cons. Stato, Sez. III, n. 5073 del 2024, che ammette opposte valutazioni anche per mero ripensamento, purché su istruttoria adeguata e motivazione accurata.
Su questa base il Collegio esclude che le esigenze di movimentazione del contante, peraltro genericamente allegate, possano giustificare il rilascio: condivide l’osservazione del TAR sulla diffusione dei pagamenti elettronici, a fronte della quale le esigenze di sicurezza vanno motivate in modo particolarmente stringente. Neppure il pregresso possesso del titolo è dirimente, poiché in sede di rinnovo annuale occorre dimostrare l’attualità del pericolo.
Merita invece accoglimento la censura sulla mancata considerazione delle aggressioni subite. L’appellante ha allegato due episodi, uno del 29 dicembre 2018 e uno del 13 aprile 2020, con lesioni refertate e prognosi rispettivamente di sette e quattro giorni, entrambi denunciati all’Autorità giudiziaria. Tali episodi vanno inquadrati nel contesto dell’allarmante aumento delle aggressioni al personale sanitario. L’Amministrazione era quindi tenuta a un approfondimento istruttorio per verificare se le concrete condizioni di lavoro esponessero il richiedente a un rischio per l’incolumità fisica.
Il Collegio rileva inoltre che dalla relazione della Questura emergerebbero procedimenti penali a carico dell’appellante. Di tali circostanze non è possibile tenere conto, perché non esplicitate nella motivazione del provvedimento e non integrabili con una motivazione postuma. In sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà effettuare un vaglio completo di tutte le circostanze oggettive e soggettive rilevanti.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza del TAR, il provvedimento impugnato è annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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