Recinzioni in zona agricola E3: le deroghe del PGT prevalgono sul divieto (TAR Lombardia n. 2759 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una previsione del Piano di governo del territorio che vieti le recinzioni in zona agricola se non realizzate con siepi, le eccezioni espressamente contemplate dalla medesima disposizione per le recinzioni pertinenti agli insediamenti edilizi urbani e agricoli costituiscono parte integrante della fattispecie e non possono essere ignorate dall’Amministrazione. La richiesta di titolo abilitativo per una recinzione in forma diversa dalla siepe, finalizzata a protezione dell’area pertinente all’insediamento agricolo, è dunque ammissibile e va esaminata nel merito. La prevalenza delle norme regionali in materia di edificazione nelle aree agricole sulle contrastanti previsioni della pianificazione comunale opera di diritto, indipendentemente dal richiamo contenuto nelle disposizioni locali. Il diniego fondato su una lettura restrittiva della norma di piano è pertanto illegittimo. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nell’adozione del titolo edilizio, ma può annullare il diniego e imporre il riesame dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola attiva nell’allevamento e iscritta nella sezione speciale dei coltivatori diretti, presenta istanza di permesso di costruire per erigere una recinzione in pali posati a secco e rete verde, con accesso carraio e un tratto a siepe, a protezione del proprio insediamento agricolo. L’area ricade in territorio agricolo, in sub-area classificata E3 dalle norme del Piano delle Regole, all’interno di un parco locale di interesse comunale.

Il Comune, dopo la comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990, ritiene l’opera in contrasto con l’art. 43 del PGT, che nella sub-area E3 ammetterebbe unicamente recinzioni in siepi, e notifica il diniego definitivo. Il ricorrente impugna il provvedimento e chiede la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura testuale dell’art. 43, comma 7, del PGT. La norma vieta le recinzioni se non con siepi, ma prevede espressamente due deroghe: le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi urbani e agricoli. Per queste ultime è richiesta l’autorizzazione o la concessione edilizia, onere che per la semplice piantumazione di siepi non sarebbe previsto.

L’argomentazione del Comune, secondo cui il riferimento riguarderebbe le aree e non le recinzioni, è smentita dalla stessa struttura della disposizione: se il legislatore comunale avesse inteso consentire solo siepi, non avrebbe richiesto un titolo abilitativo per ipotesi che, in quanto meramente accessorie, ne sarebbero state escluse. La temporaneità infra-annuale concerne soltanto le recinzioni a protezione delle nuove piantagioni.

Nel caso concreto la recinzione richiesta è destinata a protezione dell’area pertinente all’insediamento agricolo, come emerge dalla domanda di permesso di costruire. La possibilità di realizzare un manufatto diverso dalla siepe, previa istanza di titolo edilizio, è dunque ammessa dalla stessa norma di piano.

Il diniego è illegittimo anche sul versante della L.R. n. 12/2005. Gli artt. 59 e 60 consentono all’imprenditore agricolo opere funzionali alla conduzione del fondo e infrastrutture produttive, e l’art. 61 sancisce la prevalenza immediata delle norme regionali sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi in contrasto. Tale prevalenza opera di diritto, senza che rilevi il mancato richiamo nelle disposizioni comunali riferite alla sub-area E3.

Accolta l’illegittimità del diniego, il Tribunale non può accogliere la domanda di condanna al rilascio del titolo, per limiti di giurisdizione. Il Comune è tenuto a riesaminare l’istanza, rientrando l’intervento tra quelli consentiti nella sub-area E3 dall’art. 43 del PGT, in considerazione della qualifica soggettiva del richiedente e della completezza della documentazione allegata. Le spese sono compensate, con rimborso del contributo unificato a carico del Comune soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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