Opere in legno e precarietà: la stabilità fisica fonda la nuova costruzione (TAR Sicilia n. 3419 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, qualsiasi intervento che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presenti un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi intendere per tale qualunque manufatto fisicamente ancorato al suolo e obiettivamente destinato a uso prolungato nel tempo. La veranda che integri un nuovo locale autonomamente utilizzabile, aggregandosi a un preesistente organismo edilizio e trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie, richiede permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Appurata la natura abusiva delle opere, l’esercizio del potere repressivo assume natura doverosa e vincolata: l’ordine di demolizione è sufficientemente motivato con l’individuazione delle opere contestate e delle ragioni della loro illiceità e non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare.

Il Fatto

La ricorrente ha acquistato nel 2009 un fabbricato con annessa corte, oggetto in precedenza di istanza di condono e poi di concessione edilizia per ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione con parziale traslazione dell’area di sedime. A seguito di accesso effettuato nel giugno 2022, il Comune ha rilevato, oltre al fabbricato regolarmente assentito e privo di difformità, tre manufatti: una struttura in legno lamellare adibita a magazzino, una veranda in ampliamento del fabbricato e una tettoia lignea aperta adibita a riparo auto.

Con l’ordinanza impugnata il Capo Area Tecnica ha ingiunto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertenza dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo l’erronea qualificazione delle opere come abusive e la sproporzione della sanzione, oltre al difetto di motivazione e alla contraddittorietà rispetto a una nota comunale del marzo 2021 indirizzata alla Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 6092 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 10360 del 2022, ribadisce che la nozione di nuova costruzione prescinde dai materiali impiegati e dal grado di amovibilità: decisivo è il simultaneo carattere di stabilità fisica e permanenza temporale, proprio di ogni manufatto ancorato al suolo e destinato a uso prolungato. Il manufatto in legno lamellare non risponde a esigenze meramente temporanee e le sue dimensioni, anche nell’accezione ridotta prospettata dalla difesa, non appaiono modeste, anche considerando la prosecuzione con cucina esterna e tettoia.

Quanto alla veranda, il Collegio applica l’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001: essa integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile che si aggrega al preesistente organismo edilizio, trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie, con conseguente necessità del permesso di costruire (richiamate Cons. Stato, sez. VI, n. 6627 del 2024 e n. 9140 del 2023). Per la tettoia valgono i medesimi orientamenti. La ricorrente non ha invocato la disciplina dell’art. 20 legge reg. Sic. n. 4/2003 né ne ha allegato e comprovato i presupposti applicativi.

Sul secondo motivo, la Corte afferma che, accertata l’abusività, il potere repressivo è doveroso e vincolato e che l’atto è sufficientemente motivato con l’individuazione delle opere e delle ragioni dell’illiceità (Cons. Stato, sez. II, n. 3493 del 2024; n. 3212 del 2024). Nessuna contraddittorietà deriva dalla nota del marzo 2021, che non documenta alcun sopralluogo idoneo a far emergere gli interventi sine titulo. Il decorso del tempo è irrilevante, poiché la presenza del manufatto abusivo comporta una lesione permanente ai valori tutelati e l’affidamento del privato non è meritevole di tutela (Cons. Stato, sez. VI, n. 4039 del 2024; n. 729 del 2024).

Infine, l’asserita trasformazione e diffusa urbanizzazione dell’area non assume rilievo, essendo l’interesse pubblico alla demolizione in re ipsa, consistente nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 972 del 2023). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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