Il reclamo ARERA impone la valutazione sostanziale delle ragioni tecniche del gestore (TAR Lombardia n. 2861 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decisione dell’Autorità sui reclami proposti contro il gestore di rete costituisce esercizio di un potere giustiziale di natura conciliativa, riconducibile agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Da tale configurazione discende l’onere per l’Autorità di valutare in concreto gli interessi sostanziali rappresentati dalle parti, di ponderarne la complessità e di operare un equo bilanciamento. È pertanto illegittima la deliberazione che si limiti a rilevare la carenza motivazionale del diniego opposto dal gestore, omettendo di esaminare le ulteriori ragioni tecniche e giuridiche esplicitate nel corso del procedimento. La richiesta di modifica del preventivo accettato che alteri la soluzione tecnica della connessione è ammissibile solo al ricorrere di caso fortuito, forza maggiore, sopravvenuti atti autorizzativi o normativi, ovvero di apposito accordo con il gestore. L’indennizzo automatico per il ritardo nella risposta prescinde da ogni giudizio di spettanza della modifica richiesta.
Il Fatto
Il gestore di rete riceve due richieste di connessione per altrettanti impianti eolici e rilascia i relativi preventivi, poi accettati. Per effetto della scadenza dei contratti di diritto di superficie sui fondi originariamente individuati, il produttore chiede la modifica dei preventivi già accettati, proponendo lo spostamento dei siti di produzione. Il gestore nega l’accoglimento, rilevando che lo spostamento comporterebbe una modifica della soluzione tecnica per la connessione.
Il produttore propone reclamo all’Autorità, che accoglie le istanze e prescrive al gestore di elaborare nuovi preventivi, ovvero di motivare adeguatamente le ragioni ostative, oltre a corrispondere l’indennizzo automatico per il ritardo. Il gestore impugna la deliberazione con ricorso straordinario, poi trasposto davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della procedura di reclamo. L’art. 44 del d.lgs. n. 93/2011, in attuazione della direttiva europea, attribuisce all’Autorità un potere di natura conciliatoria, da ricondurre agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7312 del 2024, il Tribunale sottolinea che l’iniziativa unilaterale del reclamo configura una sorta di conciliazione e non di arbitrato, con un potere circoscritto a ciò che l’Autorità può regolare.
Da questa configurazione derivano precisi canoni: valutazione in concreto degli interessi sostanziali, ponderazione della complessità delle questioni, equo bilanciamento. Nel caso di specie l’Autorità si è trincerata dietro l’assunto formalistico della carenza motivazionale del diniego, omettendo di esaminare le ragioni tecniche e giuridiche esplicitate dal gestore nel contraddittorio, con particolare riguardo all’avvio dell’iter autorizzativo e all’invarianza del tronco di linea.
Il Collegio ritiene fondata anche l’ulteriore censura sull’applicabilità dell’art. 7, comma 8, del TICA. La notevole distanza dei nuovi siti avrebbe imposto un’infrastruttura di rete ben più ampia, con alterazione della soluzione tecnica. Tale modifica sarebbe stata assentibile solo in presenza di caso fortuito, forza maggiore, sopravvenuti atti normativi o accordo con il gestore. La scadenza dei contratti di diritto di superficie non integra alcuna di tali circostanze, essendo effetto della naturale decorrenza del termine.
Il secondo motivo, relativo all’indennizzo automatico, è invece rigettato. I termini dell’art. 7, comma 1, del TICA si applicano anche alle richieste di modifica. L’indennizzo ha carattere lato sensu pubblicistico e sanziona il tardivo espletamento del servizio, prescindendo da un giudizio prognostico di spettanza. Il ricorso è accolto in parte qua, con annullamento della deliberazione limitatamente alla prescrizione sui nuovi preventivi e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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