Depurazione: premi Arera solo al gestore del SII che riscuote la tariffa (TAR Lombardia n. 2860 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore che svolge esclusivamente il servizio di depurazione in qualità di grossista, senza contatto diretto con l’utenza, non rientra tra i soggetti tenuti alla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 152/2006. Ne deriva che egli non è neppure obbligato a versare alla CSEA la componente perequativa UI2 e non può essere escluso dalle premialità della regolazione della qualità tecnica per omesso versamento della stessa. La causa di esclusione per invio tardivo dei dati non può essere estesa, in via interpretativa, a dati diversi da quelli RQTI espressamente tipizzati dalla disciplina regolatoria. Il Ministero estraneo all’esercizio del potere provvedimentale va estromesso per difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto centralizzato di collettamento e depurazione di acque reflue al servizio di dieci Comuni. Opera come grossista della depurazione a favore dei gestori del servizio idrico integrato dell’ATO di Brescia, senza alcun rapporto diretto con gli utenti finali.

Con la deliberazione n. 477/2023/R/IDR Arera ha approvato i risultati finali del meccanismo incentivante della qualità tecnica per il biennio 2020-2021. La società è stata inserita tra i gestori esclusi dalle premialità per due ragioni: l’omesso versamento della componente perequativa UI2 e l’asserito invio tardivo dei dati RQTI. Ha impugnato la deliberazione davanti al TAR Lombardia, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’ambiente. Le delibere impugnate sono di competenza esclusiva di Arera e il Dicastero non ha svolto alcuna funzione nei procedimenti conclusi con gli atti gravati. Il Ministero va quindi estromesso dal giudizio.

Il primo motivo è fondato. L’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 individua la tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione. L’art. 156 stabilisce che la tariffa è incassata dal gestore del servizio idrico integrato e, nel caso di gestione separata, dal gestore dell’acquedotto, che provvede al riparto tra i gestori interessati.

La ricorrente non è né gestore del servizio idrico integrato né gestore dell’acquedotto, come la stessa difesa di Arera ammette. Non rientra quindi tra i soggetti tenuti alla riscossione della tariffa presso gli utenti. Da ciò deriva che non era obbligata a versare alla CSEA la componente UI2, prevista dall’art. 33 dell’Allegato A alla deliberazione n. 664/2015/R/IDR, integrata dalla deliberazione n. 918/2017/R/IDR.

Anche il secondo motivo è fondato. La deliberazione n. 107/2022/IDR/r aveva fissato al 30 aprile 2022 il termine per la comunicazione dei dati RQTI. La Seconda Nota Metodologica approvata con deliberazione n. 303/2023/R/IDR ha confermato l’esclusione per le gestioni che abbiano inviato i dati oltre tale termine. Dagli atti risulta che la ricorrente ha trasmesso la documentazione all’ATO di Brescia il 19 aprile 2022 e che l’Ente l’ha inoltrata ad Arera il 29 aprile 2022, nel rispetto del termine.

Il Collegio rileva un ulteriore profilo di illegittimità. La difesa di Arera ha chiarito che l’esclusione derivava dall’invio tardivo dei dati sulla predisposizione tariffaria MTI-2, e non dei dati RQTI. L’Autorità ha quindi esteso la fattispecie escludente a una condotta diversa da quella tipizzata dalla disciplina regolatoria. Il ricorso è pertanto accolto e la deliberazione annullata per quanto di interesse della ricorrente, con condanna di Arera alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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