Ordinanza demolizione generica e convalida in autotutela: spese al ricorrente (TAR Sicilia n. 3643 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che individua le opere abusive esclusivamente mediante rinvio a una relazione di servizio non notificata è affetta da difetto di motivazione, perché non consente al destinatario di conoscere l’oggetto dell’ingiunzione. La successiva adozione, in autotutela, di un’ordinanza di convalida che integra la descrizione delle opere per gli stessi vizi dedotti nel ricorso conferma l’illegittimità del provvedimento impugnato. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese, perché la sopravvenienza è frutto di un’azione correttiva riconducibile alla stessa parte pubblica. La spontanea ottemperanza del ricorrente all’atto di convalida non preclude l’accertamento della fondatezza originaria del gravame ai fini delle spese.
Il Fatto
Il Comune di Patti, con ordinanza n. 109/2025 del 24.04.2025, ha ingiunto al ricorrente e ad altri soggetti la demolizione di opere edilizie individuate solo attraverso il rinvio alla relazione di servizio n. 64294 del 10.12.2024. Le opere consistevano in un appartamento ricavato in difformità dalla concessione edilizia n. 269 del 12 dicembre 1979, che prevedeva la destinazione a magazzino, e in ulteriori sopraelevazioni del fabbricato.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con ricorso notificato il 04.07.2025, deducendo la mancata allegazione e notifica della relazione richiamata, l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell’affidamento. Il Comune non si è costituito. Dopo l’avvio del giudizio è sopravvenuta l’ordinanza di convalida n. 7/25 dell’08.08.2025, con cui l’Ente ha integrato la descrizione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ammette il ricorrente alla produzione tardiva della nota del 27/11/2025, con cui il Comune ha accertato l’ottemperanza all’ordinanza convalidata. Il documento è stato rilasciato dall’Ente in data successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 73, primo comma, c.p.a., e dunque il deposito non è imputabile alla parte.
Dalla documentazione emerge che la spontanea ottemperanza del ricorrente all’ordinanza n. 7/2025 ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è pertanto estinto.
Il Collegio non si limita alla declaratoria di estinzione. Il Comune, intervenendo in autotutela sull’ordinanza n. 109/2025, ha integrato proprio il profilo della mancata comunicazione della relazione di servizio n. 64294 del 10.12.2024, redatta dal responsabile del servizio congiuntamente alla polizia municipale, quale unico atto idoneo a consentire l’individuazione delle opere abusive. Si tratta dello stesso vizio dedotto con il primo motivo di ricorso.
La convalida conferma quindi l’erroneità del provvedimento impugnato. Alla dichiarazione di estinzione deve accompagnarsi la condanna del Comune alla refusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo in 2.000,00 euro oltre accessori. Il giudice ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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