Ordinanza di pericolo per la pubblica incolumità riservata al Sindaco (TAR Sicilia n. 3735 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate a tutela della pubblica e privata incolumità rientrano nella competenza esclusiva del Sindaco. Nell’assetto disegnato dal d.lgs. n. 267/2000, il dirigente comunale non può emanarle, neppure quando l’atto non richiami espressamente l’art. 54 TUEL. Il vizio di incompetenza va scrutato con priorità rispetto a ogni altro motivo, perché in tal caso il potere amministrativo non è stato ancora esercitato e il giudice non può dettare le regole dell’azione a un organo che non ha svolto il proprio munus. Accertata l’incompetenza, le ulteriori censure restano assorbite e il provvedimento è annullato.
Il Fatto
Le ricorrenti, coeredi di un immobile sito nel Comune di Barcellona P.G., impugnavano l’ordinanza dirigenziale n. 189 del 4 ottobre 2023, con cui il Dirigente del IV settore aveva ordinato di provvedere immediatamente alla eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità del fabbricato, sulla base di una segnalazione dei Vigili del Fuoco che ne aveva evidenziato lo stato di vetustà diffusa e il rischio di distacco dell’intonaco e di sfondellamento delle pignatte.
Le ricorrenti deducevano l’incompetenza del dirigente, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto la disponibilità del bene, sottoposto a procedura esecutiva dal 1992. Il Comune resisteva sostenendo che l’ordinanza rientrava nella competenza dirigenziale, non trattandosi di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto richiamato l’approdo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 5 del 2015, secondo cui lo scrutinio del vizio di incompetenza deve precedere ogni altro motivo: in tutte le situazioni di incompetenza il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare il vizio e assorbire le altre censure.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato sotto l’assorbente profilo del primo motivo. Per costante giurisprudenza, nell’assetto delle competenze del d.lgs. n. 267/2000, l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità è riservata al Sindaco e non può essere adottata da altri soggetti dell’Amministrazione comunale, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 7734 del 7 dicembre 2020.
Non è stato accolto l’assunto del Comune, che aveva negato che il potere esercitato fosse quello dell’art. 54 TUEL. L’ordinanza impugnata, pur senza richiamare la norma, conteneva uno specifico riferimento alla situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità da fronteggiare con un intervento immediato. Il Comune avrebbe dovuto esplicitare quale diverso potere avesse esercitato, non esistendo norme che attribuiscano all’Amministrazione il potere di imporre ai privati l’esecuzione di lavori se non in presenza di situazioni di pericolo.
La Sezione ha poi ribadito che l’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nel devolvere ai dirigenti gli atti di gestione, fa espressamente salve le previsioni degli artt. 50, comma 3, e 54: anche la norma che ha trasferito ai dirigenti gli atti già di competenza del sindaco ha mantenuto le ordinanze contingibili e urgenti nell’esclusiva attività dell’organo elettivo, secondo quanto già affermato da TAR Catania, sez. I, sentenza n. 471 del 4 febbraio 2025.
Il ricorso è stato dunque accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Nota della Redazione
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