Ricorso all’Arbitro assicurativo inammissibile per cumulo oltre il limite di valore (Arbitro Assicurativo n. 607 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dal terzo danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile è inammissibile quando la somma complessivamente richiesta supera il limite di euro 2.500,00 previsto dall’art. 3, comma 4, del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. Ai fini del valore si applica il principio del cumulo oggettivo: le domande proposte contro la stessa parte nello stesso procedimento si sommano e rileva il deductum, non il decisum. La formula di chiusura “o la diversa somma che verrà ritenuta di ragione e di giustizia e/o liquidata secondo equità” costituisce clausola di stile e non vale a contenere la domanda nei limiti di competenza dell’Arbitro. La riduzione della pretesa operata solo in sede di repliche, dopo l’eccezione dell’impresa, non sana l’inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente deduceva di essere stato investito sulle strisce pedonali il 13 dicembre 2024 da un veicolo assicurato con l’impresa resistente, a causa di una manovra di retromarcia. Dopo accertamenti ortopedici e una visita medico-legale disposta dalla compagnia, l’impresa comunicava il diniego di liquidazione, sostenendo che la distanza temporale tra l’evento e la prima certificazione medica interrompesse il nesso causale.

Il ricorrente contestava il diniego con PEC e adiva l’Arbitro Assicurativo, chiedendo il rimborso delle spese mediche per euro 1.783,60 e il risarcimento dei danni per euro 8.189,81, oltre spese. L’impresa eccepiva, tra l’altro, la mancata presentazione del previo reclamo, l’assoggettamento del sinistro all’Unità antifrode e l’incompetenza per valore dell’Arbitro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sulla mancata presentazione del reclamo. La PEC del 24 luglio 2025, con cui il procuratore del ricorrente contestava espressamente il diniego di copertura e insisteva nella richiesta di indennizzo, integra la nozione di reclamo di cui all’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto, avendo ricevuto immediato riscontro da parte dell’impresa.

Quanto all’asserita devoluzione del sinistro alle aree speciali antifrode, il Collegio esclude che possa operare un mero automatismo tra l’assegnazione del sinistro e la declaratoria di inammissibilità. La rimessione deve essere supportata da una minima argomentazione, a tutela del contraddittorio. Nel caso concreto, tuttavia, la questione resta assorbita.

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di incompetenza per valore. L’art. 3, comma 4, del Decreto fissa in euro 2.500,00 il limite della domanda di corresponsione di una somma di denaro per le controversie promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta. Le due domande proposte contro la stessa impresa si sommano, ai sensi del principio del cumulo oggettivo richiamato dall’art. 10 cod. proc. civ., e il valore rileva in base al deductum e non al decisum. Il totale di euro 9.973,41 eccede quindi la soglia.

La formula “o la diversa somma che risulterà in corso di procedimento e/o verrà ritenuta di ragione e di giustizia e/o liquidata secondo equità” non contiene la domanda entro il limite. Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (Coll. Bologna n. 22005 del 2021; Coll. Palermo n. 4095 del 2021), che qualifica simili espressioni come clausole di stile. Il diverso indirizzo di legittimità (Cass. civ., sez. VI, n. 3142 del 2023) è ritenuto non trasponibile al procedimento stragiudiziale, dove il limite di valore è presupposto di ammissibilità e l’istruttoria è solo documentale ex art. 3, comma 3, del Decreto.

Infine, la richiesta di contenere la condanna “nei limiti della competenza dell’Arbitro”, formulata solo in sede di repliche e in termini eventuali, non incide sull’inammissibilità. Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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