Cessazione della materia del contendere e inammissibilità delle domande nuove in repliche (Arbitro Assicurativo n. 540 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo, l’apertura del sinistro e il riconoscimento della sua decorrenza dalla data della prima denuncia, intervenuti dopo la proposizione del ricorso, integrano cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’impresa e di condanna all’apertura della pratica. Le domande di accertamento dell’ambito di operatività della garanzia e del diritto al rimborso delle spese legali, introdotte per la prima volta in sede di repliche, costituiscono mutatio libelli e sono inammissibili ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, che vieta di proporre domande nuove con le memorie di replica e controreplica. Il soddisfacimento integrale delle pretese azionate nel ricorso preclude, per la parte corrispondente, ogni ulteriore pronuncia di merito.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una polizza di tutela legale con decorrenza dall’8 agosto 2024 all’8 agosto 2025 e postuma di due anni, lamentava che l’impresa avesse oscurato l’accesso all’area riservata collegata alla polizza, impedendole la consultazione della documentazione e la denuncia online del sinistro. In data 1° dicembre 2025 la ricorrente trasmetteva formale denuncia di sinistro a mezzo PEC, unitamente a reclamo, allegando la documentazione necessaria; seguivano richieste reiterate dell’impresa di rivolgersi all’Agenzia, diffida del 30 dicembre 2025 e ulteriori solleciti.

Non ottenendo l’apertura della pratica, la ricorrente adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’impresa, la condanna all’apertura del sinistro con decorrenza dal 1° dicembre 2025 e la condanna alle spese. Costituitasi, l’impresa comunicava di aver aperto d’ufficio il sinistro il 12 marzo 2026, riconoscendo la decorrenza dal 1° dicembre 2025, e di voler rimborsare il contributo di euro 20,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva che la controversia concerne le censure mosse all’impresa per il ritardo e le difficoltà nell’apertura di un sinistro relativo a una polizza di tutela legale in vigore al momento della denuncia. Dalla documentazione in atti risulta acclarato che la ricorrente ha stipulato la polizza con decorrenza dall’8 agosto 2024 all’8 agosto 2025, con postuma di due anni.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l’impresa ha modificato la propria posizione: ha aperto d’ufficio il sinistro in data 12 marzo 2026, ha riconosciuto la decorrenza dello stesso dal 1° dicembre 2025, ha confermato la piena operatività della garanzia, ha avviato la gestione della pratica e ha disposto il rimborso del contributo versato per l’accesso alla procedura arbitrale. Tale condotta integra, a giudizio del Collegio, una intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda introdotta con il ricorso, stante l’integrale soddisfacimento delle pretese azionate.

Il Collegio osserva tuttavia che, in sede di repliche, la ricorrente ha introdotto significative modifiche al thema decidendum: ha chiesto l’accertamento dell’ambito di operatività della garanzia anche con riferimento agli sviluppi della controversia nei successivi gradi di giudizio, nonché l’accertamento del diritto alla copertura e al rimborso delle spese legali per complessivi euro 3.052,19 e del contributo unificato, nei limiti e alle condizioni di polizza.

Tali domande, ad avviso del Collegio, risultano nuove ed integrano una mutatio libelli. Trova applicazione l’art. 10, commi 2 e 3, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, secondo cui con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione, e i termini sono perentori. Le domande introdotte in sede di repliche sono pertanto inammissibili.

Il Collegio dichiara conseguentemente in parte cessata la materia del contendere e in parte il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *