Nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21843 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giurisdizionale, anche quando non è richiesta una motivazione analitica, deve pur sempre contenere un insieme di proposizioni che, nel loro complesso, integrino una motivazione idonea a superare il vaglio del c.d. minimo costituzionale garantito dall’art. 111, comma 6, Cost. È affetto da nullità il decreto che respinge l’opposizione allo stato passivo limitandosi ad asserire in modo apodittico che il credito azionato costituisce una duplicazione di altra pretesa già fatta valere, senza confrontarsi con le difese dell’opponente. In tal caso, la conseguente declaratoria di inammissibilità, in quanto mera conseguenza di una premessa immotivata, non è idonea a sorreggere la decisione.
Il Fatto
La società cessionaria di un credito ipotecario già vantato da un istituto di credito presentava domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento per l’importo di € 205.000. Il giudice delegato respingeva la domanda ritenendola una sostanziale duplicazione rispetto ad altre vertenze pendenti, con conseguente carenza di interesse ad agire. L’opposizione proposta avverso tale decreto veniva respinta dal tribunale in composizione collegiale, che confermava l’esclusione del credito. La società cessionaria ricorreva quindi per cassazione, deducendo, con il secondo motivo, la nullità del decreto per assenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con priorità il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della pronuncia per carenza di motivazione, ritenendolo fondato. Ha rilevato che, nella parte del decreto compresa tra la parola «DECRETO» e la sigla «P.Q.M.», non si rinviene un insieme di proposizioni che possano essere complessivamente definite come una motivazione, e men che meno una motivazione rispettosa del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., che la renderebbe incensurabile in sede di legittimità, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il tribunale si era limitato ad asserire che il credito rientrava nella più complessa posizione creditoria già fatta valere e decisa, senza confrontarsi in alcun modo con le difese della ricorrente, la quale aveva evidenziato che i crediti insinuati con la domanda oggetto del giudizio nemmeno sussistevano al momento della proposizione della prima domanda. Da tale affermazione immotivata, la Corte ha osservato che il tribunale aveva fatto discendere la valutazione di inammissibile duplicazione del giudizio, la quale però, in quanto conseguenza e non premessa dell’asserzione precedente, nulla aggiungeva sul piano motivazionale.
Parimenti priva di valenza argomentativa è stata ritenuta l’ulteriore affermazione relativa all’avvenuto accantonamento delle somme per il credito già insinuato, nonché quella, genericamente riferita a un riconoscimento della stessa opponente, della correttezza dell’esclusione. La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, assorbito il primo, disponendo la cassazione del decreto con rinvio al tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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