Accesso agli atti non equivale a reclamo preventivo innanzi all ABF (ABF Collegio di Milano n. 1717 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo preventivo richiesto dalle Disposizioni della Banca d’Italia costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF. Esso non richiede formule sacramentali, ma deve contenere una contestazione, sufficientemente circostanziata, di un comportamento o di un’omissione dell’intermediario. Una comunicazione che si limiti a una richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90 e alla revoca al trattamento dei dati personali non integra la nozione di reclamo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di simmetria tra la questione esposta nel reclamo e quella dedotta nel ricorso.
Il Fatto
La ricorrente contesta la legittimità della cessione di un credito di € 11.532,12, acquisito dall’intermediario convenuto nel 2016 nell’ambito di un’operazione di cessione di un portafoglio crediti “di difficile recupero”. Assume che la documentazione non dimostri la continuità giuridica tra i due intermediari.
In sede di ricorso chiede che l’ABF accerti la violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza e tempestività nella risposta alla richiesta documentale, dichiari l’illegittimità della cessione, disponga l’annullamento del credito e la cancellazione delle segnalazioni presso i sistemi di informazione creditizia, riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.000,00. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione di un preventivo reclamo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. La ricorrente aveva qualificato come reclamo la richiesta di accesso agli atti formulata ai sensi della L. 241/90 in data 22/09/2025. Il Collegio osserva, al netto di ogni considerazione sull’inconferenza dello strumento prescelto, che le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (§1, sez. VI) impongono che il ricorso all’ABF sia preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario e che il ricorso abbia ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo.
Ai fini richiamati, la nozione di reclamo è ampia: si intende “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento anche omissivo” (Sez. I, § 3). La disciplina è funzionale a risolvere in una fase precontenziosa le situazioni di potenziale insoddisfazione del cliente, e ciò può avvenire solo se l’intermediario venga a conoscenza, tempestivamente e in modo circostanziato, della lagnanza.
Benche le regole richiamate rifuggano da un rigido formalismo, il Collegio ritiene che il reclamo debba presentare una tendenziale simmetria rispetto ai contenuti del successivo ricorso e che da esso debbano emergere con sufficiente chiarezza una o più contestazioni di un comportamento dell’intermediario. Non è sufficiente, dunque, un atto meramente richiestivo o di esercizio di diritti di accesso.
Nel caso di specie, la comunicazione trasmessa all’intermediario conteneva unicamente la generica richiesta di accesso agli atti e la revoca al trattamento dei dati personali. Non recava alcuna contestazione relativa a un comportamento o un’omissione dell’intermediario idonea a giustificare un’interpretazione estensiva della nozione di reclamo. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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