Reclamo preventivo all’ABF: onere della prova e inammissibilità del ricorso (ABF Collegio di Milano n. 400 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF, la cui mancanza il Collegio può rilevare d’ufficio. Sul ricorrente grava l’onere della prova dell’avvenuta presentazione del reclamo, secondo il principio generale dell’art. 2697 c.c. La contestazione dell’intermediario non solleva il ricorrente dall’onere probatorio: se questi non produce alcuna evidenza documentale e non replica all’eccezione, il ricorso è inammissibile per difetto della condizione di procedibilità.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata vittima di una truffa: un SMS apparentemente proveniente dalla propria banca segnalava un accesso sospetto al conto e la indirizzava a un sito contraffatto. Contattata poi telefonicamente da sedicenti operatori, veniva indotta a eseguire, tramite l’home banking del proprio istituto, un bonifico istantaneo di € 4.980,00 in favore di un IBAN da lei stessa inserito su indicazione dell’interlocutore e radicato presso l’intermediario convenuto, quale PSP beneficiario.
Compresa la truffa, la ricorrente bloccava il conto, sporta denuncia e attivava il proprio istituto per il richiamo del bonifico, che non andava a buon fine perché la somma era già stata accreditata al beneficiario. Chiedeva quindi il rimborso, negato dalla propria banca, e proponeva ricorso all’ABF nei confronti dell’intermediario presso cui è radicato l’IBAN di destinazione. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per mancanza del reclamo scritto e, nel merito, contestava ogni addebito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, nel testo vigente, stabiliscono espressamente che il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario (Sez. VI, par. 1). Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, richiamato nella specie, la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso, la cui mancanza il Collegio può rilevare d’ufficio.
La ricorrente aveva dichiarato, in sede di presentazione del ricorso a mezzo web, di aver proposto reclamo scritto all’intermediario il 24 aprile 2025, ricevendo risposta in un mese. L’intermediario aveva però contestato espressamente tale circostanza. Il Collegio rileva che dall’esame degli atti non risulta prodotta alcuna evidenza documentale della presentazione del reclamo. La ricorrente, di fronte all’eccezione sollevata nelle controdeduzioni, non ha svolto obiezioni, non ha prodotto repliche e ha lasciato scadere il termine per l’atto difensivo.
Il Collegio richiama il principio generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. e l’orientamento conforme dell’Arbitro, secondo cui grava sul ricorrente l’onere di provare di aver presentato il reclamo (Collegio di Milano, decisione n. 25181/2021; Collegio di Milano, decisione n. 19463/2020; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013). Nel caso di specie tale prova è del tutto assente.
Integrata dunque la mancanza della condizione di procedibilità, il Collegio non esamina il merito della richiesta di rimborso e dichiara il ricorso inammissibile. La decisione conferma che la contestazione dell’intermediario seguita dall’inerzia del ricorrente è sufficiente a far emergere il difetto del presupposto processuale, senza che il Collegio debba procedere all’accertamento della vicenda sostanziale.
Nota della Redazione
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