Cessione del quinto: rimborso delle spese di istruttoria anche se upfront (ABF Collegio di Napoli n. 39 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, il diritto del consumatore al rimborso dei costi non goduti per l’estinzione anticipata comprende anche le spese di istruttoria, ancorché qualificate come upfront. La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, limitatamente al richiamo alle norme di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi upfront e recurring. La successiva sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, riguarda il credito immobiliare e non incide sul regime applicabile ai contratti disciplinati dalla direttiva 2008/48. Il rimborso si calcola secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, sottoscritto il 9 giugno 2017 per un importo di € 24.187,80, da rimborsare in 84 rate di € 287,95 ciascuna. Il finanziamento era stato estinto anticipatamente con decorrenza 1° settembre 2020, in corrispondenza della rata n. 38.

Il ricorrente contestava i conteggi estintivi e il criterio di rimborso adottato per le rate residue, chiedendo la restituzione di interessi, commissioni e oneri non goduti, quantificata in € 507,08 oltre interessi e spese di assistenza professionale. L’intermediario resisteva sostenendo la correttezza del proprio criterio e la natura upfront delle voci commissionali, non rimborsabili alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 in causa C-555/21.

La motivazione del Collegio

Il Collegio concentra l’analisi sulle spese di istruttoria, unica voce commissionale per cui il ricorrente chiede il rimborso. Richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

Da ciò il Collegio trae la conseguenza che l’abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e vigilanza ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi upfront e recurring, con attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti alla sottoscrizione, inclusi quelli upfront. Il quadro è completato dall’art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito nella legge n. 136/2023.

Il Collegio disattende la tesi dell’intermediario secondo cui i principi della sentenza Lexitor (CGE 11 settembre 2019, causa C-383/18) sarebbero superati dalla successiva pronuncia del 9 febbraio 2023 in causa C-555/21. Quest’ultima, infatti, attiene ai contratti di credito immobiliare e alla direttiva 2014/17, mentre il contratto in esame rientra nell’ambito della direttiva 2008/48, cui si riferisce la Lexitor.

Respinto anche l’argomento fondato sul d.P.R. n. 180/1950, cui sarebbe estraneo l’art. 125-sexies t.u.b.: l’art. 6-bis, introdotto con il d.lgs. n. 169/2012, estende espressamente alla cessione di quote di stipendio le norme in materia di credito ai consumatori del capo II del titolo VI del t.u.b.

Quanto alla qualificazione della voce, il Collegio ribadisce l’orientamento della decisione n. 3352/2022: le spese di istruttoria hanno natura upfront, perché riguardano solo attività preliminari, come risulta dal regolamento contrattuale. Il rimborso va calcolato secondo il criterio della curva degli interessi indicato dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento. Applicato tale criterio, l’importo da restituire è pari a € 294,01.

Null’altro è riconosciuto: né a titolo di quote non maturate, per carenza di prova, né per la commissione di estinzione anticipata, né per le spese di assistenza professionale. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario alla restituzione di € 294,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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