Usura nel leasing e nel lease-back: inammissibile il ricorso che censuri fatti nuovi non dedotti in appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 1422 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il motivo di ricorso che prospetti questioni nuove, non affrontate nella sentenza impugnata e non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, qualora il ricorrente non solo non alleghi l’avvenuta loro proposizione dinanzi al giudice di merito, ma neppure indichi, in ossequio al principio di autosufficienza, il specifico atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto. La preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. impedisce, altresì, la censura di vizi di motivazione quando la decisione d’appello non si sia distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado e il ricorrente non abbia dimostrato la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.
Il Fatto
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca, chiedendo la declaratoria di usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito in due contratti di leasing e lease-back e la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale di Milano aveva respinto le domande e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1132/2021, aveva confermato il rigetto. La Corte territoriale aveva escluso l’interesse ad agire per il contratto di leasing, estintosi per riscatto, e aveva ritenuto che il tasso di mora del lease-back non superasse il tasso soglia, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità per ragioni in parte comuni e in parte specifiche. In relazione al primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha rilevato che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2019, trova applicazione l’art. 348-ter c.p.c., il quale preclude la deduzione di vizi di motivazione quando la sentenza d’appello non si sia discostata dal ragionamento del giudice di primo grado, senza che la ricorrente abbia indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni. Il motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile perché la questione della discrasia tra canone applicato e piano finanziario non risultava affrontata nella decisione impugnata, né la ricorrente aveva dimostrato, indicando il relativo atto, di averla sollevata nei gradi di merito, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.
L’inammissibilità del terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 117 TUB per l’opacità del tasso, è stata fatta discendere direttamente da quella del primo, trattandosi di una questione nuova e di una censura meramente fattuale, anch’essa colpita dalla preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.. Il quarto motivo, che riproponeva la questione delle discrasie del tasso convenzionale e della sua indicizzazione, è stato dichiarato inammissibile per la mancata deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., pur argomentando un’omessa statuizione su un motivo di appello.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata ammissione di una CTU contabile, la Corte ne ha affermato l’assorbimento e, in ogni caso, l’inammissibilità per il suo carattere meramente ipotetico, non essendo neppure specificata la previsione di diritto che sarebbe stata violata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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