Reclamo preventivo all’intermediario e prova dei requisiti: ricorso ABF inammissibile (ABF Collegio di Milano n. 4323 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preventiva presentazione di un reclamo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. La sua mancanza è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità della domanda, senza esame del merito. L’onere di provare l’avvenuta presentazione del reclamo grava sul ricorrente. Non integra il reclamo, ai sensi della Sezione I, paragrafo 3, delle Disposizioni della Banca d’Italia, l’atto con cui il cliente si limita a chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento e un riscontro, in mancanza di una chiara e specifica contestazione di un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito l’Arbitro lamentando che, dopo numerosi solleciti e richieste di estinzione anticipata di un finanziamento, l’intermediario non avesse fornito alcun riscontro. Pur disponendo della provvista per saldare le rate residue, il cliente si sarebbe trovato nell’impossibilità di pagare, con maturazione di ulteriori interessi passivi. In sede di ricorso ha dichiarato di aver inoltrato reclamo scritto in data 01.10.2025, senza risposta.
L’intermediario, ritualmente notiziato, non ha presentato controdeduzioni nei termini. La questione arriva così davanti al Collegio senza contraddittorio sul punto e con la sola documentazione allegata dal ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via pregiudiziale, d’ufficio, la procedibilità del ricorso. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia stabiliscono che il ricorso all’ABF deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario.
La stessa fonte, alla Sezione I, paragrafo 3, definisce il reclamo come “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”. Il dato normativo richiede dunque due elementi: la forma scritta e la contestazione di un comportamento dell’intermediario.
Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, la presentazione del reclamo preventivo è condizione di procedibilità del ricorso. La sua mancanza è rilevabile d’ufficio e comporta l’inammissibilità della domanda, con l’onere probatorio a carico del ricorrente.
Nel caso concreto il ricorrente ha dichiarato di aver presentato reclamo il 01.10.2025, ma dalla documentazione non emerge alcun atto qualificabile come tale. L’unico documento prodotto è una comunicazione con cui il cliente si limita a richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento e un riscontro. Questa missiva, pur manifestando una volontà del cliente, non contiene una chiara e specifica contestazione di un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario: manca l’elemento essenziale che consente di qualificare l’atto come reclamo.
Il Collegio richiama la costante giurisprudenza dell’ABF secondo cui la mancata prova della ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, così come la produzione di un atto privo dei requisiti sostanziali del reclamo, equivale alla sua totale assenza. Non essendo stata fornita la prova dell’esperimento del reclamo preventivo, il ricorso è dichiarato inammissibile.
La natura assorbente del rilievo preliminare preclude l’esame del merito. Resta ferma per il ricorrente la facoltà di riproporre il ricorso dopo aver regolarmente presentato reclamo e dopo il decorso dei termini previsti dalle Disposizioni per la risposta dell’intermediario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.