Fido di cassa a tempo indeterminato (ABF Collegio di Milano n. 4319 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione del piano di rientro di un fido di cassa a tempo indeterminato, concordata mediante apposite modifiche contrattuali sottoscritte dal cliente, costituisce espressione di autonome scelte negoziali e non integra alcuna imposizione unilaterale dell’intermediario. La censura di violazione delle norme del T.U.B. è generica se il ricorrente non individua le disposizioni asseritamente violate. La valutazione di merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. attiene all’erogazione del credito o alla modifica dell’importo totale, non alla semplice rimodulazione delle rate a beneficio di un debitore in difficoltà. Il Collegio non può sostituirsi all’intermediario nella concessione di un nuovo affidamento, non esistendo un obbligo generale di far credito.

Il Fatto

Il ricorrente, correntista presso l’intermediario, lamenta che la banca abbia imposto il rientro in dieci mesi di un fido di cassa di € 5.000,00 acceso a tempo indeterminato, senza seguire alcuna procedura e senza una valutazione di sostenibilità del piano, a fronte di una situazione di indebitamento significativa. Chiede l’accertamento della scorrettezza del comportamento dell’intermediario con risarcimento del danno e l’ordine di ripristino del fido, con allungamento del piano di rientro.

L’intermediario controdeduce che il conto presentava un saldo quasi costantemente negativo e che, in presenza di difficoltà del cliente, il 14 maggio 2024 è stato concordato un fido con decurtazioni mensili di € 500,00 fino al 28 febbraio 2025; il 13 febbraio 2025 il fido è stato rimodulato riducendo le decurtazioni a € 250,00 con ultima scadenza al 31.08.2025. Alla data delle controdeduzioni il rientro risultava perfezionato. Il cliente replica contestando la mancata comunicazione scritta del recesso e il difetto di preavviso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla documentazione in atti: l’11 agosto 2021 il cliente aveva sottoscritto il contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per € 5.000,00; negli ultimi due anni il saldo era stato quasi sempre negativo, come confermano gli estratti conto trimestrali. Il 14 maggio 2024 il cliente aveva sottoscritto un contratto di concessione/variazione di affidamento con piano di rientro in dieci rate da € 500,00; il 13 febbraio 2025 il fido era stato ulteriormente rimodulato con decurtazioni di € 250,00.

Secondo il Collegio, il pacifico rientro dall’esposizione debitoria non fa venire meno la materia del contendere, permanendo la domanda di accertamento della responsabilità dell’intermediario con richiesta risarcitoria. Nel merito, la censura di violazione delle norme del T.U.B. è generica, perché il ricorrente non individua le disposizioni assunte violate.

Quanto alla contrarietà ai principi di buona fede e correttezza, il Collegio esclude qualsiasi profilo di responsabilità: la vicenda si è retta su autonome scelte negoziali del cliente e non ha risentito di alcuna imposizione. Non emerge alcun comportamento scorretto in fase precontrattuale o in executivis. La censura sulla mancata valutazione del merito creditizio non coglie nel segno: si tratta di attività doverosa a monte dell’erogazione o della modifica dell’importo totale del credito ex art. 124 bis T.U.B., mentre nel caso di specie la vicenda atteneva a una semplice modifica consensuale delle condizioni originarie, con rimodulazione delle rate a beneficio di un debitore in difficoltà.

Il Collegio rileva inoltre che il cliente richiama un recesso della banca che non risulta da alcun documento, né sussiste evidenza di una revoca dell’affidamento: i passaggi descritti non hanno comportato alcuna manifestazione unilaterale di volontà, essendo stati convenuti mediante modifiche contrattuali sottoscritte dal cliente con firma non disconosciuta. La domanda risarcitoria è pertanto respinta.

Quanto alla domanda di ripristino del fido con rientro più lungo, il Collegio ne sottolinea il carattere costitutivo e rileva l’inesistenza di un obbligo generale di far credito, estraneo alla natura imprenditoriale dell’attività bancaria. Attesa l’autonomia decisionale dell’intermediario nell’erogazione del credito, il Collegio non può sostituirsi ad esso nella valutazione della convenienza dell’operazione, demandata alla sua discrezionalità (Collegio di Coordinamento n. 6182/2013). Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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