Reclamo preventivo: inammissibili domande nuove non anticipate nei 60 giorni (ABF Collegio di Milano n. 2987 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e il relativo difetto è rilevabile d’ufficio. Il termine dilatorio di 60 giorni dalla ricezione del reclamo va verificato con riferimento a ciascuna domanda: sono inammissibili le richieste che, pur connesse alla medesima vicenda, siano state anticipate al reclamo solo in epoca successiva e non abbiano potuto maturare il prescritto termine. Le domande di natura costitutiva, volte a imporre all’intermediario un facere infungibile, quali la rettifica della contabilizzazione, esulano dalla competenza del giudizio arbitrale. Ove la domanda sia invece qualificabile come accertamento negativo del debito residuo, il ricorso è esaminato nel merito e richiede la prova, a carico del ricorrente, dell’avvenuto pagamento contestato dall’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente stipula con l’intermediario un contratto di finanziamento finalizzato ad acquisti su una piattaforma di e-commerce, di importo contenuto e da rimborsare in rate mensili. Dichiara di aver pagato regolarmente le rate e di aver versato, su richiesta della banca, la somma per l’estinzione anticipata e un ulteriore importo; riceve poi una comunicazione scritta con cui l’intermediario attesta che nulla è più dovuto. Successivamente la banca gli richiede ulteriori somme, che egli assume essere duplicazioni ed errori di contabilizzazione, anche mediante sollecitazioni telefoniche.

Il ricorrente chiede quindi la rettifica della contabilizzazione con conferma del saldo a zero, il rimborso di quanto versato e non dovuto, la cancellazione di eventuali segnalazioni nelle banche dati creditizie e la produzione dell’estratto conto. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di 60 giorni dal reclamo e, nel merito, sostiene che le rate di agosto e settembre erano rimaste insolute nonostante le ripresentazioni, cosicché l’estinzione anticipata non si era perfezionata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, secondo cui è reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento anche omissivo, e la previsione che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. La presentazione del reclamo è dunque condizione di procedibilità, rilevabile d’ufficio.

Sul punto il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400 del 22/06/2021, secondo cui il ricorso proposto prima dello scadere dei 60 giorni è inammissibile e può essere riproposto previo nuovo reclamo, salva l’ipotesi di ricorso presentato dopo la replica con cui l’intermediario abbia manifestato la volontà di non accogliere il reclamo.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il cliente aveva inviato via PEC contestazioni scritte in tre date, l’ultima delle quali il 30/10/2025, prima di presentare il ricorso il 7.11.2025. La sola domanda di rettifica della contabilizzazione e di conferma del saldo a zero risulta anticipata dai reclami di agosto e dunque ammissibile. Le domande di rimborso, di cancellazione delle segnalazioni e di riconoscimento della scorrettezza dell’attività di recupero credito risultano anticipate solo nella PEC del 30/10/2025 e sono pertanto inammissibili per mancato rispetto del termine dilatorio.

Quanto all’unica domanda ammissibile, il Collegio ne rileva la natura costitutiva, volta a imporre un facere infungibile, e la dichiara inammissibile secondo il consolidato orientamento dei collegi, richiamando numerose decisioni del Collegio di Milano. Ove la si voglia invece interpretare come domanda di accertamento negativo del debito residuo, il ricorso è infondato: il conteggio di estinzione anticipata del 26.8.2025 era formulato “salvo buon fine dell’addebito” della rata mensile, e l’intermediario documenta l’insoluto degli SDD di agosto e settembre. Il ricorrente non ha prodotto elementi contrari idonei a dimostrare il buon esito dei pagamenti contestati. Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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