Termini dimezzati per l’appello contro sentenza declinatoria di giurisdizione (Cons. Stato n. 9233 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio e, per effetto del richiamo all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario. Ne deriva che il termine per proporre appello, ordinariamente di sei mesi, si riduce a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza. La circostanza che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi su una domanda riconvenzionale di restituzione contenuta nei motivi aggiunti non muta il rito, restando tale domanda implicitamente assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione che ha investito i motivi aggiunti medesimi.

Il Fatto

Gli eredi di un privato impugnavano davanti al TAR Veneto un’ordinanza-ingiunzione del Comune, relativa al pagamento di una somma per l’esecuzione coattiva di un provvedimento di remissione in pristino rimasto ineseguito. Con motivi aggiunti chiedevano anche la restituzione, in via riconvenzionale o di compensazione, degli oneri concessori versati per un permesso di costruire relativo alle aree acquisite dal Comune. Il TAR dichiarava il difetto di giurisdizione, escludendo ogni collegamento con l’attività autoritativa dell’amministrazione e la sussistenza della giurisdizione esclusiva in materia edilizia.

La parte proponeva appello, notificato a giugno 2024 e depositato il 12 luglio 2024, contestando la qualificazione della controversia e deducendo l’omissione di pronuncia sulla domanda di restituzione. Il Comune eccepiva la tardività dell’impugnazione, per l’applicazione dei termini dimezzati del rito camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la richiesta di riunione con altro appello pendente, relativo a distinta sentenza del medesimo TAR resa sul medesimo provvedimento. Ritiene di non aderire, perché la previsione dell’art. 96 cod. proc. amm. impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, mentre nel caso di specie si tratta di due decisioni diverse, ancorché rese sul medesimo atto amministrativo.

La riunione è esclusa anche sotto il profilo funzionale: il presente appello è dichiarato tardivo, sicché viene meno il rischio di contrasto di giudicati che la riunione mirava a evitare. Resta pendente il solo appello avverso l’altra sentenza, rispetto al quale la presente decisione non spiega efficacia di giudicato, trattandosi di pronuncia in rito.

Il nucleo della decisione è l’applicazione dell’art. 105, comma 2, cod. proc. amm., che impone il procedimento in camera di consiglio per i giudizi di appello contro i provvedimenti che hanno declinato la giurisdizione o la competenza. Il richiamo all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. comporta la dimezzamento dei termini processuali: il termine di sei mesi dell’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. si riduce così a tre mesi dalla pubblicazione, avvenuta il 15 dicembre 2023. L’appello, notificato nel giugno 2024, risulta pertanto tardivo.

La Corte respinge l’argomento difensivo secondo cui l’impugnazione avrebbe ad oggetto anche l’omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale, con conseguente applicazione del rito ordinario. La domanda di restituzione o compensazione degli oneri concessori era contenuta nei motivi aggiunti ed è stata, sia pure implicitamente, investita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione che su quei motivi si è pronunciata.

Il Collegio rileva inoltre, a soli fini di completezza, un possibile deposito tardivo dell’appello rispetto al termine dimezzato di quindici giorni, ma non esamina la questione perché non sollevata in via di eccezione e non previamente comunicata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. L’appello è quindi dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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