Recupero differenze tariffarie ASP: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 4276 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale procede al recupero delle differenze tariffarie nei confronti delle strutture private accreditate non costituiscono atti di regolamentazione della tariffa, di natura autoritativa e tecnicamente discrezionale. Esse sono determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero delle somme indebitamente erogate, che non attuano alcun potere discrezionale e incidono su una posizione di diritto soggettivo della struttura destinataria. La cognizione delle relative impugnazioni appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili nemmeno nel procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, ma esclusivamente l’applicazione di parametri predeterminati. La controversia ha ad oggetto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del gestore del servizio e non la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto sottostante. La dedotta nullità per violazione del giudicato va fatta valere con ricorso in ottemperanza, restando estranea al giudizio di cognizione.
Il Fatto
Una struttura di laboratorio privato accreditata impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, gli atti con cui l’ASP di Catania aveva riavviato e definito il procedimento di recupero delle differenze tariffarie per il triennio 2007/2009, quantificate con precedente nota del 01/06/2022 in base al D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007. Il ricorso investiva anche la nota-circolare dell’Assessorato regionale alla Salute del 22/07/2024, l’atto di indirizzo del 29/03/2019 e una nota assessoriale del 06/04/2022.
La ricorrente deduceva la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale, il difetto di istruttoria e il cattivo uso della discrezionalità, oltre alla lesione del legittimo affidamento. L’Assessorato eccepiva il difetto di legittimazione passiva; l’ASP eccepiva in rito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per carenza di interesse e l’incompetenza territoriale, e nel merito l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattendeva preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato, poiché la ricorrente aveva impugnato anche atti promananti da tale Amministrazione. Riteneva invece dirimente e fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la propria sentenza n. 3255 del 03/10/2024, resa su fattispecie analoga.
Il percorso argomentativo muove dalla pronuncia del Cons. giust. amm. Sicilia n. 503 del 20 aprile 2022: le note di recupero per differenze tariffarie non sono atti di regolamentazione della tariffa riconducibili all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ma determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero di somme indebitamente erogate.
La pretesa creditoria rinviene il proprio fondamento nell’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006, che impone alle strutture private accreditate uno sconto del 2 per cento sugli importi del decreto ministeriale 22 luglio 1996 e del 20 per cento sulle prestazioni di diagnostica di laboratorio; il D.A. 28 settembre 2007 aveva semplicemente dato attuazione a tale disposizione. Le comunicazioni dell’ASP si limitavano a dare avvio alla procedura di recupero sulla base del citato D.A., tenendo conto delle sentenze del Cons. Stato nn. 4840/2021 e 4843/2021. La nota-circolare assessoriale del 22/07/2024 risultava priva di statura provvedimentale, in quanto ricognitoria degli esiti dei giudizi sul D.A. n. 170/2013 e contenente un mero invito alle Aziende Sanitarie. Identica natura rivestivano l’atto di indirizzo del 2019 e la nota del 2022.
Il Collegio concludeva che la controversia verte non già sull’an, ma unicamente sul quantum del recupero, riconducibile a un assetto paritetico tra Amministrazione sanitaria e strutture convenzionate. Non soccorreva la deduzione della violazione del giudicato: la nullità per violazione del giudicato va fatta valere con ricorso in ottemperanza ex artt. 31, comma 4, e 114 cod. proc. amm., non potendo il giudice della cognizione convertire l’azione né pronunciarsi sulle patologie del giudicato, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2013. Il ricorso era quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione possibile davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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