Accertamento di compatibilità paesistica e sopravvenuta cessazione dell’interesse (TAR Lombardia n. 160 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di accertamento di compatibilità paesistica, la sopravvenuta definizione della vicenda sul piano progettuale e urbanistico — mediante una nuova soluzione condivisa con la Soprintendenza e recepita in una convenzione urbanistica sostitutiva — priva il ricorrente dell’interesse a una pronuncia di merito. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La natura sostanzialmente transattiva della soluzione raggiunta giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Una società ha realizzato edifici residenziali in un ambito di trasformazione con quote di imposta altimetriche superiori a quelle autorizzate. Dopo l’annullamento in autotutela della SCIA in variante, la società ha chiesto al Comune l’accertamento di compatibilità paesistica ex art. 167 commi 4 e 5 d.lgs. n. 42/2004. Il Comune ha respinto l’istanza, ravvisando un notevole incremento dell’ingombro percepibile degli edifici e una pesante interferenza visuale sul paesaggio.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR. Con ordinanza cautelare n. 509 del 2022 il Tribunale ha disposto la riapertura del procedimento, imponendo il coinvolgimento della Soprintendenza per l’espressione del parere vincolante. La Soprintendenza ha poi espresso parere parzialmente negativo sull’innalzamento delle quote. Su questa base il Comune ha definitivamente negato l’accertamento, con provvedimento impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, la società ha elaborato una nuova soluzione progettuale diretta ad attenuare l’impatto paesistico, prevedendo la demolizione del primo piano dei corpi edilizi più visibili. Questa soluzione è stata recepita in una convenzione urbanistica sostitutiva sottoscritta il 7 giugno 2024. Il nuovo progetto è stato approvato dalla Soprintendenza con parere del 15 aprile 2024.
Il Tribunale sottolinea come l’intervento della Soprintendenza, sollecitato in fase cautelare, abbia consentito di superare il vulnus procedimentale inizialmente ravvisato. Il parere espresso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico, prima negativo e poi favorevole sul nuovo assetto, ha definito il confronto sul piano sostanziale.
Su questi presupposti, la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 17 settembre 2024, di non avere più interesse a una pronuncia di merito. Il Collegio ne deduce la improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse, per effetto della soddisfazione sostanziale della pretesa attraverso la definizione negoziata della vicenda, preclude l’esame delle censure originarie e dei motivi aggiunti.
Quanto alle spese, il TAR rileva la natura sostanzialmente transattiva della soluzione raggiunta dalle parti e dispone la compensazione integrale dei costi di giudizio. La decisione conferma il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse opera anche quando il soddisfacimento dell’interesse sostanziale avvenga per via transattiva e non per effetto di un provvedimento dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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