Sanzione per inottemperanza alla demolizione legittima anche in pendenza di sequestro penale (TAR Campania n. 4617 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone esclusivamente l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la notifica di tale accertamento all’interessato, senza necessità di formule rituali specifiche né di un atto distinto dal verbale di sopralluogo. Il sequestro penale del manufatto abusivo non costituisce impedimento assoluto all’esecuzione della demolizione e non determina la nullità della sanzione irrogata, ben potendo il privato chiedere il dissequestro per provvedere all’eliminazione delle opere. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati espressione di attività amministrativa doverosa, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, la cui omissione non è deducibile ove la partecipazione non avrebbe potuto giovare all’interessato.

Il Fatto

La ricorrente era destinataria di un’ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in un comune campano. Successivamente l’amministrazione le notificava un’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza all’ordine ripristinatorio.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso davanti al TAR Campania, deducendo tre censure: il difetto di istruttoria per mancata constatazione dell’inottemperanza; la nullità della sanzione per la pendenza di un sequestro penale disposto dal Tribunale di Torre Annunziata; la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le doglianze. Anzitutto rileva che le censure sono avulse dalla previa impugnativa dell’ordinanza di demolizione presupposta, la quale si è pertanto consolidata. Quanto alla prima doglianza, il TAR osserva che il provvedimento impugnato richiama espressamente un verbale di accertamento di inadempienza alla ingiunzione di demolizione, notificato agli interessati dal personale della polizia locale. L’inottemperanza risulta dunque accertata, con il conseguente assoggettamento alla sanzione, e le relative circostanze fattuali non sono state contestate.

Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. II, 13/02/2023, n. 1488, secondo cui l’irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis è legittima senza violazione del contraddittorio per il mancato coinvolgimento del privato al sopralluogo, purché l’accertamento dell’inottemperanza sia stato regolarmente notificato. L’accertamento, pur restando atto endoprocedimentale, assume attraverso la notifica la portata di un verbale di contestazione ex art. 14 legge n. 689/1981. Non è necessaria alcuna formula rituale né un atto aggiuntivo distinto dal verbale di sopralluogo.

Sulla seconda censura, il TAR richiama la giurisprudenza prevalente: l’adempimento dell’ordine di demolizione prevale sul vincolo derivante dal sequestro penale, rimovibile con il dissequestro (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10253/2023); il sequestro non sospende il termine di novanta giorni per l’esecuzione (TAR Toscana, Sez. III, n. 1010/2023) e non integra causa di forza maggiore impeditiva (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7816/2023). Il privato può chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro ai fini della demolizione.

Quanto alla terza doglianza, un indirizzo consolidato esclude che, nelle procedure di repressione degli abusi edilizi, sia necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990: si tratta di atti vincolati e di attività amministrativa doverosa (TAR Campania, Sez. III, n. 6707/2023). Con specifico riguardo alla sanzione ex art. 31, comma 4-bis, l’eventuale partecipazione non avrebbe potuto giovare all’interessata (TAR Campania, Sez. VII, n. 2562/2023). Il ricorso è quindi respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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