Limite 24 mesi per stipendi in aspettativa anche per inabilità assoluta (TAR Emilia-Romagna n. 1638 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite temporale previsto dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009, secondo cui non si dà luogo alla ripetizione degli emolumenti corrisposti in aspettativa qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa, si applica anche al personale collocato in aspettativa per infermità ai sensi del successivo comma 4, a prescindere dalla parzialità o assolutezza dell’inidoneità al servizio. Il rinvio del comma 4 alle disposizioni di maggior favore ricomprende il comma 3, poiché l’interpretazione letterale condurrebbe a un trattamento differenziato di situazioni omogenee nei loro effetti, in contrasto con l’art. 3 Cost. Il decorso del termine incide sul proportionality test richiesto dall’art. 1, prot. n. 1, CEDU. La pretesa restitutoria dell’amministrazione, ove maturato il termine, è insussistente.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri, ha prestato servizio nell’Arma fino al collocamento in congedo assoluto per inabilità deliberato nel febbraio 2014. Il provvedimento è intervenuto dopo un lungo periodo di aspettativa per motivi di salute, iniziato nel marzo 2012, durante il quale l’interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata. La domanda è stata respinta con decreto notificato nel dicembre 2018.
Nel marzo 2023 l’amministrazione ha avviato il procedimento di recupero di poco meno di diecimila euro netti, corrispondenti a competenze stipendiali ritenute non dovute ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.P.R. n. 51/2009. La pretesa è stata poi reiterata con ordinanza-ingiunzione, cartella di pagamento e intimazione di pagamento, tutte gravate con ricorso principale e successivi motivi aggiunti. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dei decreti relativi al riconoscimento della causa di servizio e al collocamento in aspettativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare. La controversia attiene a un diritto soggettivo patrimoniale nascente da un rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. La richiesta, pur formulata in termini impugnatori, non tende all’annullamento dei singoli atti ma all’accertamento della non spettanza della pretesa economica. Ne deriva l’inapplicabilità del termine decadenziale di sessanta giorni e delle categorie dell’irricevibilità e dell’inammissibilità, con la sola soggezione al termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 39, commi 3 e 4, d.P.R. n. 51/2009. La prima disposizione, riferita al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, esclude la ripetizione quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. La seconda, dettata per il personale in aspettativa per infermità, non contiene analogo limite temporale, ma richiama le disposizioni di maggior favore.
Il Tribunale ha aderito all’orientamento consolidato di secondo grado (Cons. Stato, sez. II, n. 3515 del 2026), estendendo il limite anche al personale che si trovi genericamente in aspettativa per infermità. Tre gli argomenti. Sul piano letterale, il diverso trattamento di situazioni omogenee nei loro effetti contrasterebbe con l’art. 3 Cost. Sul piano sistematico, il rinvio alle disposizioni di maggior favore ben può riferirsi al comma 3. Sul piano della proporzionalità, la CEDU ha chiarito che il lasso di tempo intercorso prima della richiesta restitutoria assume rilievo nel giudizio di proporzionalità ex art. 1, prot. n. 1.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato come pacifico che il collocamento in aspettativa sia avvenuto nel marzo 2012 e che il rigetto sia stato notificato solo nel dicembre 2018, dunque ben oltre i ventiquattro mesi. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e accertamento dell’insussistenza del diritto patrimoniale azionato dall’amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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