Verifica anomalia offerta facoltativa negli affidamenti diretti sotto soglia (TAR Trentino-Alto Adige n. 210 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento diretto sotto soglia, la verifica della congruità dell’offerta anormalmente bassa costituisce mera facoltà della stazione appaltante e non un obbligo, salvo che la lex specialis la imponga. La stazione appaltante può valutare la congruità in presenza di elementi specifici dai quali l’offerta appaia anormalmente bassa. La scelta di non attivare il subprocedimento non richiede particolare motivazione e non è sindacabile se non per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Il mero raffronto tra l’offerta e il valore stimato, le altre offerte o i listini ufficiali non integra, di per sé, indice sintomatico di inattendibilità. La verifica di congruità non può essere condotta mediante giudizio comparativo con altre offerte, ma va riferita agli elementi costitutivi dell’offerta e alla capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni al prezzo proposto.

Il Fatto

Una comunità comprensoriale altoatesina pubblica un avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto della fornitura full service di licenze software, con importo massimo a base di gara e criterio del prezzo più basso. Alla scadenza ventisette operatori manifestano interesse. Una società offre 40.199,00 euro oltre IVA; la ricorrente espone 60.300,00 euro oltre IVA. L’affidamento è formalizzato con deliberazione della Giunta comprensoriale a favore della prima classificata, che assume l’incarico e attiva le licenze.

La seconda classificata impugna gli atti davanti al giudice amministrativo, deducendo la omessa verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria, ritenuta manifestamente bassa rispetto al listino del fornitore e alle altre offerte. Domanda l’annullamento e il risarcimento, in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione, ovvero per equivalente. Resiste la stazione appaltante, eccependo il carattere facoltativo della verifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica anzitutto il quadro normativo. L’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 impone l’esclusione automatica delle offerte anomale, con criterio del prezzo più basso, solo se le offerte ammesse sono almeno cinque, ma tale previsione non opera per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b). La disposizione riconosce quindi alla stazione appaltante la facoltà di valutare la congruità di un’offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Da ciò il Tribunale deduce che, nel caso concreto, non sussisteva alcun obbligo di attivare il subprocedimento di verifica, né di indicare nei documenti di gara il metodo di calcolo della soglia. Richiama il principio secondo cui, in presenza di una verifica facoltativa, la scelta della stazione appaltante non necessita di particolare motivazione e non è sindacabile fuori dai casi di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto.

Il Collegio osserva poi che la ricorrente non ha allegato né comprovato elementi specifici idonei a rendere manifestamente illogica la decisione implicita di non attivare la verifica. Il richiamo generico all’entità dell’offerta, al valore a base di gara, alle altre offerte o ai listini del fornitore non basta a integrare un indice di inattendibilità. Rileva, in senso contrario, che l’offerta era sostanzialmente in linea con i corrispettivi praticati per la medesima fornitura nel periodo 2020-2024, circostanza nota alla stazione appaltante e confermativa della sostenibilità economica.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento per cui la congruità non si accerta mediante giudizio comparativo con altre offerte, dovendosi guardare agli elementi costitutivi dell’offerta e alla capacità dell’impresa di eseguire il contratto al prezzo proposto, essendo possibile un ribasso sostenibile per un concorrente e non per un altro (Cons. Stato, V, n. 1589/2019, n. 690/2019, n. 2540/2018).

Quanto all’istanza istruttoria di esibizione documentale, il Collegio la ritiene inammissibile, perché riferita alla valutazione sostanziale della congruità, estranea al thema decidendum, circoscritto alla legittimità della mancata attivazione del subprocedimento. Il ricorso è respinto, con rigetto delle domande risarcitorie e condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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