Uso di cocaina e divieto prefettizio di detenzione delle armi (TAR Emilia-Romagna n. 1634 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni è misura di prevenzione della pubblica sicurezza e prescinde dall’esito del giudizio penale. Esso può fondarsi su elementi indiziari e su un giudizio prognostico di mera probabilità di abuso, non essendo richiesto l’accertamento di un concreto abuso. L’uso continuativo di cocaina accertato in sede penale, anche in presenza di una sentenza di non luogo a procedere che esclude lo spaccio, costituisce fatto obiettivamente idoneo a fondare dubbi sull’affidabilità del detentore. La legittimità del provvedimento si valuta secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con irrilevanza degli accertamenti tossicologici successivi. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza.
Il Fatto
Il Prefetto di Bologna, con decreto del 27 gennaio 2023, ha vietato al ricorrente la detenzione di armi e munizioni con effetto immediato e obbligo di consegna. Il provvedimento si fondava su un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nella quale era stato escluso lo spaccio ma accertato l’uso abituale di cocaina tra ottobre 2016 e i primi mesi del 2017.
Il ricorrente, titolare di porto di fucile per uso caccia dal 1988, ha impugnato il divieto deducendo la risalenza dei fatti, l’assoluzione in sede penale e la carenza di istruttoria e motivazione. Ha chiesto inoltre il risarcimento del danno e l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sulla richiesta di rinnovo del porto d’armi. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di portare armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975. L’eccezione opera solo verso chi offra completa sicurezza circa il buon uso delle armi, dovendo prevalere la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.
La misura interdittiva dell’art. 39 T.U.L.P.S. non richiede un abuso oggettivamente accertato: sono sufficienti elementi indiziari sulla mera probabilità di abuso o su un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi, secondo il richiamo a Consiglio di Stato n. 1528 del 2007 e n. 3758 del 2011. Nella materia, la sfera di libertà individuale recede di fronte al bene della sicurezza collettiva.
Nel caso concreto il giudizio prognostico dell’Amministrazione si fonda sull’accertamento del consumo non episodico di cocaina, contenuto nella sentenza penale. Tale fatto è ritenuto obiettivamente idoneo a giustificare il divieto. Il percorso argomentativo non è manifestamente illogico o irragionevole e sfugge al sindacato di legittimità.
Il Collegio dichiara irrilevanti gli accertamenti tossicologici depositati nel 2026, perché la legittimità si misura con il principio tempus regit actum, richiamando Consiglio di Stato n. 3558 del 2026. Parimenti irrilevante è l’assoluzione penale, data la natura cautelare e non sanzionatoria della misura amministrativa.
Il rigetto dell’annullamento travolge la domanda risarcitoria, definita generica e priva degli elementi dell’art. 2043 c.c. Quanto al silenzio della Questura, il Collegio vi ravvisa un implicito rigetto, non ritualmente impugnato e conseguenza naturale del provvedimento presupposto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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