Impianti recupero rifiuti in zona agricola illegittima archiviazione per incompatibilità astratta (TAR Sicilia n. 1378 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione agricola di un’area non costituisce, di per sé, ragione ostativa alla localizzazione di un impianto di recupero di rifiuti. L’art. 196, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 esprime un criterio di preferenza, non un divieto assoluto, per la collocazione degli impianti in aree industriali. Spetta all’amministrazione verificare in concreto la compatibilità del sito prescelto con l’impianto da realizzare, valutando le caratteristiche dell’area e dell’intervento. È illegittimo il provvedimento che archivia l’istanza affermando l’incompatibilità astratta tra zona agricola e impianto di recupero, senza alcuna valutazione specifica e in presenza di un parere urbanistico favorevole del competente ufficio comunale.
Il Fatto
La società ricorrente intendeva realizzare, in zona agricola del territorio comunale, un impianto di recupero di sfalci di potatura e materiale verde per la produzione di ammendante. A tal fine presentava al SUAP istanza ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010, allegando il parere di compatibilità urbanistica reso dall’Ufficio Urbanistica comunale, l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza e il parere favorevole del Parco.
Il Comune comunicava i motivi ostativi e poi archiviava la richiesta, ritenendo la zona agricola non idonea e affermando che, per la natura dell’intervento, andasse seguita la procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e non quella semplificata degli artt. 214-216. La società impugnava il provvedimento e la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, deducendo travisamento dei fatti e incompetenza del SUAP a contestare il parere urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la ricorrente non aveva presentato istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del d.P.R. n. 59/2013, ma aveva attivato il procedimento semplificato dinanzi al SUAP. Il thema decidendum si concentra quindi sulla ragione posta a fondamento dell’archiviazione: l’assunta non conformità della zona agricola allo strumento urbanistico.
Il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3202 del 2020, secondo cui la localizzazione in zona agricola non viola l’art. 196, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, incombendo sull’amministrazione l’onere di individuare specifiche ragioni di ostacolo. La norma esprime una previsione tendenziale: le regioni “privilegiano” le aree industriali, ma la collocazione resta criterio di massima, da verificare in concreto.
Sulla scorta di Cons. Stato, Sez. V, n. 3818 del 2012 e di Cons. Stato, Sez. V, n. 4861 del 2007, il Collegio sottolinea che la destinazione agricola mira a impedire insediamenti residenziali, non a precludere in via assoluta interventi urbanisticamente rilevanti. Spetta piuttosto all’amministrazione il potere-dovere di verificare la compatibilità del sito con l’impianto.
Nel caso concreto il Comune si è limitato ad affermare l’incompatibilità in assoluto, senza alcuna valutazione sulle caratteristiche dell’impianto e dell’area. Non risultano prescrizioni limitative del piano regolatore e, anzi, la compatibilità urbanistica è attestata dal parere dell’Ufficio Urbanistica acquisito prima dell’istanza. La circolare regionale n. 33069 del 2024, invocata dall’amministrazione, riguarda le aree “non conformi” allo strumento urbanistico: ipotesi che nella specie deve escludersi.
Il Collegio valorizza inoltre le Linee Guida regionali sul compostaggio, che ammettono l’inserimento di piccole iniziative in aree agricole in assenza di strutture edificate permanenti. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato, restando fermo che l’esercizio dell’impianto è soggetto alle procedure autorizzative, ancorché semplificate, degli artt. 214-216 del d.lgs. n. 152/2006. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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