Titoli esteri non accreditati e decurtazione del punteggio nelle selezioni pubbliche (TAR Sicilia n. 1379 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per titoli ed esami il candidato che dichiari un titolo di studio rilasciato da istituzione universitaria estera, poi risultata non accreditata e priva di valore legale in Italia, non rende una dichiarazione falsa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ove il titolo non costituisca requisito di accesso alla selezione. L’amministrazione non è tenuta a disporre l’esclusione del concorrente: la decurtazione del punteggio attribuito costituisce misura proporzionata e adeguata al fine pubblico di selezione dei migliori partecipanti. La Commissione dispone di potere discrezionale nel valutare gli encomi conferiti da autorità riconosciute, in assenza di distinzione nel bando tra encomi semplici e solenni. Le cause di incompatibilità del componente della commissione sono tassative e non ammettono applicazione analogica.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta dal Comune per il profilo di funzionario di Polizia municipale e impugnava la determina di approvazione degli atti, con la quale il punteggio più alto veniva assegnato alla controinteressata, dichiarata vincitrice. Deduceva che il titolo di laurea di quest’ultima era stato rilasciato da un’istituzione universitaria estera priva di riconoscimento ministeriale, con conseguente illegittima attribuzione del relativo punteggio e dei punti per le competenze linguistiche maturate nel percorso accademico. Contestava, inoltre, il mancato riconoscimento di propri titoli: corsi di lingua, seminario di formazione, corso di informatica e abilitazione professionale.
Dopo la notifica di una nota ministeriale che escludeva il valore legale di alcuni titoli esteri, il Comune annullava in autotutela la prima graduatoria e ne approvava una nuova, decurtando i punteggi dei candidati interessati ma senza escluderli. La ricorrente impugnava anche tale determina con motivi aggiunti, censurando la mancata estromissione, la riammissione di un candidato che aveva rinunciato e l’operato del componente della commissione che aveva conferito encomi ad alcuni concorrenti. Proponeva ricorso incidentale, per interessi propri, altro candidato collocato in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la prima graduatoria superata dalla nuova determina adottata in autotutela. La stessa declaratoria travolge il primo ricorso incidentale. Sulla richiesta di riunione con altro giudizio connesso, il Tribunale richiama l’art. 70 c.p.a. e i consolidati orientamenti amministrativi secondo cui la riunione è rimessa alla discrezionalità del Collegio e il mancato esercizio non è sindacabile, non ravvisando l’opportunità di procedervi.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale esclude che la dichiarazione dei titoli esteri integri falsità: i controinteressati hanno dichiarato un fatto rispondente al vero, ossia di aver conseguito titoli rilasciati da istituzioni straniere, e solo dopo la nota ministeriale è emerso il difetto di valore legale in Italia. Poiché il titolo non era requisito di accesso, la decurtazione del punteggio operata dall’amministrazione è giudicata corretta, mentre l’esclusione sarebbe risultata sproporzionata rispetto al fine pubblico, non essendo allegata né provata alcuna condotta illecita.
Quanto alla riammissione del candidato che aveva rinunciato, il Collegio rileva che la rinuncia riguardava la precedente graduatoria, caducata dall’esercizio del potere di autotutela: la nuova graduatoria ha rideterminato l’assetto degli interessi e il concorrente ha manifestato la volontà di accettare. Il motivo è rigettato.
Sulla posizione del componente della commissione, il Tribunale richiama l’art. 51 cod. proc. civ. e il carattere tassativo delle cause di incompatibilità, non estensibili per via analogica alla materia concorsuale. L’appartenenza al medesimo ufficio e il rapporto di subordinazione non rientrano tra le ipotesi previste, né il conferimento di encomi in occasioni estranee alla procedura integra causa di astensione. Il bando, del resto, non distingue tra encomi semplici e solenni e la relativa valutazione rientra nella discrezionalità tecnica, non sindacabile se non per manifesta illogicità. Il motivo è infondato.
Il Collegio respinge anche le censure sui punteggi non riconosciuti alla ricorrente: i corsi di lingua e il seminario attestano mera frequentazione, non competenze certificate come richiesto dall’art. 8 del bando; gli esami universitari di lingua e il corso di informatica non sono stati dichiarati, con conseguente acquiescenza alla mancata attribuzione; l’abilitazione professionale non è pertinente al profilo. Il rigetto dei motivi aggiunti determina l’improcedibilità del secondo ricorso incidentale. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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