Recupero retroattivo degli sconti sulle endoprotesi e garanzie partecipative (Cons. Stato n. 7180 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Regione imponga agli erogatori accreditati di restituire l’intero valore degli sconti conseguiti sull’acquisto delle endoprotesi per anni già remunerati non si limita a rettificare dati di rendicontazione, ma introduce un criterio di recupero diverso da quello su cui era costruito il sistema tariffario vigente. Il criterio di remunerazione applicato nel periodo di riferimento era imperniato su tariffe standardizzate, determinate applicando una quota percentuale a un costo medio regionale ponderato. La restituzione integrale degli sconti prescinde da tale meccanismo e incide retroattivamente su situazioni economiche già definite. Ne consegue la necessità della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il vizio non è meramente formale, poiché le osservazioni degli interessati possono orientare diversamente l’azione amministrativa.
Il Fatto
Una casa di cura privata, ente accreditato e a contratto con il Servizio sanitario regionale, impugnava davanti al TAR per la Lombardia la deliberazione della Giunta regionale con cui, per i ricoveri degli anni 2010-2019, si prevedeva l’acquisizione di autocertificazioni sui costi delle endoprotesi al lordo e al netto degli sconti e il recupero delle somme corrispondenti. Per gli anni 2010-2018 era disposta la ripetizione dell’intero valore degli sconti; per il 2019 il recupero dello scostamento tra flusso informativo e autocertificazione.
Il TAR accoglieva il ricorso, ravvisando la violazione delle garanzie partecipative e ritenendo il vizio non formale, poiché le osservazioni delle strutture avrebbero potuto condurre a un esito diverso. La Regione ha proposto appello, sostenendo che il metodo di finanziamento aggiuntivo fosse rimasto invariato e che la delibera si limitasse ad attivare una verifica su rendicontazioni non corrispondenti ai costi effettivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 8-sexies, d.lgs. n. 502 del 1992, che fonda il finanziamento delle strutture sul globo tariffario, e dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, che consentiva alle Regioni una remunerazione aggiuntiva per i dispositivi ad alto costo. Ricostruisce poi il sistema regionale: il costo medio ponderato delle endoprotesi, calcolato sulla media aritmetica dei valori comunicati tra il 10° e il 90° percentile, costituiva la base per applicare una quota percentuale e determinare una tariffa uniforme per tutti gli erogatori.
Secondo la Corte, la difesa regionale non è condivisibile. Anche ammesso che le strutture fossero tenute a rendicontare i costi al netto degli sconti, resta assorbente il rilievo che la delibera non si limita a rettificare i dati, ma incide sul meccanismo economico di determinazione della remunerazione.
Il passaggio centrale è di ordine sistematico. Se l’Amministrazione avesse inteso operare in continuità, avrebbe dovuto usare i costi depurati per rideterminare il costo medio regionale e le tariffe integrative, recuperando poi la differenza tra quanto corrisposto e quanto sarebbe risultato dovuto. Ha invece posto a oggetto del recupero l’intero ammontare degli sconti, criterio diverso da quello su cui era costruito il sistema.
Irrilevante è che la ripetizione sia qualificata come “eventuale”: l’aggettivo implica solo la verifica delle singole posizioni e non vale a mutare il criterio di recupero. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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